Art. 160 — Liquidazione in caso di morte del pensionato
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In caso di morte del pensionato la direzione provinciale del tesoro, senza l'adozione di provvedimento formale, liquida la pensione di riversibilita' a favore della vedova e degli orfani minorenni, in base ai dati risultanti nel decreto di liquidazione del trattamento diretto e previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa della vedova. Senza provvedimento formale si procede anche in favore degli orfani in caso di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite, titolare di pensione di riversibilita'. Per gli altri aventi diritto la direzione provinciale del tesoro provvede su domanda degli interessati.
Testo in vigore dal 9 maggio 1974 al 22 maggio 1976
