Corte costituzionale

Sentenza n. 197/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1987 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 147, comma

secondo, Testo unico approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

(Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti

civili e militari dello Stato), promosso con l'ordinanza emessa il 18

giugno 1984 dalla Corte dei conti - Sezione 3° giurisdizionale sul

ricorso proposto da Ancona Giuseppe, iscritta al n. 257 del registro

ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 22- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 aprile 1987 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

Udito l'avv. dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte dei conti, giudicando sul ricorso di Ancona

Giuseppe, già dipendente statale, al quale era stata sospesa

l'erogazione della pensione provvisoria per effetto del negato

riconoscimento di servizi per intervenuta decadenza della domanda di

riscatto, ha sollevato d'ufficio, con ordinanza emessa il 18 giugno

1984, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli

artt. 3, 36 e 38 Cost., dell'art. 147, comma secondo, del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

Tale disposizione, concernente il computo a domanda di servizi o

periodi ai fini pensionistici, stabilisce che, qualora la cessazione

dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al

primo comma (che fissa, per la proposizione della domanda di computo,

il termine di due anni prima del raggiungimento del limite di età

previsto per la cessazione dal servizio) la domanda deve essere

presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla

comunicazione del provvedimento di cessazione.

Rileva il giudice a quo che il ricorrente è incorso, nella

presentazione della domanda di riscatto del servizio prestato alle

dipendenze di altro ente per due anni (necessari per il

raggiungimento del periodo minimo di servizio effettivo richiesto per

conseguire il diritto a pensione), in entrambe le decadenze previste

dall'art. 147, commi primo e secondo, del d.P.R. n. 1092/1973.

L'Ancona, infatti, è stato collocato a riposo a domanda, quale ex

combattente, con effetto dal primo ottobre 1975, mentre avrebbe

maturato i limiti di età il 29 settembre 1977, sicché il termine di

cui al primo comma è scaduto il 29 settembre 1975, con conseguente

intempestività della domanda di riscatto proposta il 9 dicembre

1977; inoltre, a tale data era largamente decorso anche il termine di

novanta giorni di cui al secondo comma, essendo stato comunicato il

provvedimento di cessazione il 24 settembre 1975.

Ciò premesso, la Corte dei conti, richiamata la sua precedente

ordinanza emessa il 22 aprile 1981 (R.O.

n. 152/1983), con la quale era stato denunciato l'art. 147, comma

primo, del d.P.R. n. 1092/1973, dichiara di voler estendere la sua

censura, in riferimento agli stessi parametri (artt. 3, 36 e 38

Cost.), anche al secondo comma del citato articolo, ribadendo i

motivi precedentemente dedotti, e cioè:

a) incongruità e sostanziale ingiustizia del sistema di

termini decadenziali posti come limiti temporali all'esercizio della

facoltà di riscatto (oggi computo), a fronte della

imprescrittibilità della pensione);

b) disparità di trattamento rispetto ad altre categorie, come,

ad es., i destituiti, la integrità dei cui servizi è indiscussa,

pur avendo chiaramente demeritato assai più di semplici ritardatari;

c) non giustificata privazione della pensione, cioè del

trattamento retributivo differito, per servizi che, comunque, sono

stati regolamente prestati.

In punto di rilevanza, osserva l'ordinanza che, in realtà, la

questione è unica, identiche essendo le ragioni di dubbio

costituzionale sul primo e sul secondo comma dell'art. 147, che ne è

così investito nell'integrità della sua struttura.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto

1. - La Corte dei Conti dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 147, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 1092

(Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti

civili e militari dello Stato), il quale, relativamente al computo a

domanda di servizi e periodi ai fini pensionistici, stabilisce che,

qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima dei due anni dal

raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal

servizio (termine fissato, agli stessi fini, dal comma primo dello

stesso articolo), la domanda deve essere presentata, a pena di

decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento

di cessazione.

Secondo il giudice a quo, la disciplina prevista dalla

disposizione impugnata violerebbe gli artt. 3, 36 e 38 Cost., sotto

diversi profili, e ciò in quanto:

a) sarebbe incongrua e sostanzialmente ingiusta l'apposizione

di termini decadenziali all'esercizio della facoltà di riscatto

(computo) dei servizi precedentemente prestati, a fronte della

imprescrittibilità della pensione;

b) ne deriverebbe una disparità di trattamento rispetto ad

altre categorie (ad esempio, i dipendenti destituiti), il cui diritto

a pensione è integralmente riconosciuto;

c) vi sarebbe una non giustificata privazione della pensione (o

almeno di una parte di essa), per servizi che sono stati regolarmente

prestati.

2. - La questione non è fondata.

Questa Corte ha già chiarito, prendendo in esame il comma primo

dello stesso art. 147, recante anch'esso un'ipotesi di decadenza dal

diritto al riscatto (sent. n. 203 del 1985), come non sia in

contraddizione con il carattere di imprescrittibilità della pensione

il fatto che le vicende volte a determinare i presupposti di

consistenza quantitativa o addirittura di esistenza del diritto a

pensione si svolgano entro limiti temporali, né che l'azionamento di

tali vicende sia rimesso dalla legge all'iniziativa dell'interessato:

e ciò vale in particolare nei casi in cui, come nell'ipotesi di

computo dei servizi pregressi, tali vicende comportino l'assunzione

di oneri per il destinatario delle prestazioni (versamento di

contributi) ovvero di rischio per l'ente erogatore (utilizzazione di

contributi pregressi).

Stante la diversa natura e struttura del diritto al riscatto e del

diritto alla pensione, l'assoggettamento dei due diritti a regimi

diversi (decadenza dal diritto al riscatto, se non esercitato entro

il termine imposto; imprescrittibilità del diritto a pensione) non

può dar quindi luogo alla violazione del princìpio di eguaglianza.

Egualmente non può essere invocata la violazione del princìpio

di eguaglianza nel rapporto tra il dipendente incorso nella decadenza

per inosservanza del termine ricordato e il dipendente, responsabile

di illeciti penali e disciplinari, ma comunque mantenuto o

reintegrato (legge 8 giugno 1966, n. 424) nella titolarità e nella

fruizione del trattamento di quiescenza relativo ai servizi prestati.

Difetta, invero, omogeneità di situazione fra il regime di decadenza

dal diritto al riscatto (che concerne il mancato acquisto del diritto

alla pensione o un certo quantum di essa) e il regime di immunità

del diritto alla pensione da sanzioni privative connesse a

comportamenti illeciti del titolare (che concerne una possibile causa

di perdita del diritto, come già acquistato sia nell'anche nel

quantum).

Né, infine, la decadenza dal diritto di riscatto dei servizi

prestati, come regolata dall'art. 147, comma secondo,

d.P.R. n. 1092 del 1973, può essere considerata lesiva degli artt.

36 e 38 Cost. Nella giurisprudenza di questa Corte è

costante l'affermazione del princìpio secondo cui l'esercizio di

ogni diritto, anche costituzionalmente garantito, può

essere dalla legge regolato e sottoposto a limitazioni, sempre che

tali limitazioni siano compatibili con la funzione del diritto di cui

si tratta e non si traducano nell'esclusione dell'effettiva

possibilità dell'esercizio di esso (sent. n. 203 del 1985 e

giurisprudenza ivi citata): e nel caso di specie non ricorrono né la

prima ipotesi (finalità del limite in questione essendo quella di

accelerare le procedure di liquidazione della pensione), né la

seconda (verificandosi la scadenza del termine de quo dopo un periodo

di tempo, da ritenere congruo, decorrente dalla comunicazione del

provvedimento di cessazione).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 147, comma secondo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

(Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti

civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt.

3, 36 e 38 Cost., dalla Corte dei conti con l'ordinanza emessa il 18

giugno 1984.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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