La domanda per ottenere il riscatto di cui all'art. 66 deve essere presentata alla Prefettura o alla Cassa di previdenza, a pena di decadenza, prima della cessazione del rapporto di servizio e non oltre cinque anni:

  • a)dalla prima effettiva iscrizione alla Cassa, se il servizio da riscattare sia stato prestato anteriormente all'iscrizione stessa;
  • b)dal reingresso in servizio con effettiva reiscrizione alla Cassa, se il servizio da riscattare sia stato prestato dopo il precedente periodo di iscrizione;
  • c)dalla data di pubblicazione del presente Ordinamento, dai salariati che a tale data siano in servizio con iscrizione alla Cassa;
  • d)dal reingresso in servizio con effettiva reiscrizione alla Cassa, dai salariati gia' iscritti che alla data di pubblicazione del presente Ordinamento non siano in servizio con iscrizione alla Cassa.

Testo vigente dal 12 settembre 1941

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art67 · fonte del testo

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