Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 5/1972

    Questione infondata
    19 gennaio 1972

    Non essendosi ancora realizzati i presupposti di cui all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (che rende necessario, o un apposito atto di trasferimento alle Regioni delle funzioni già esercitate dallo Stato, nonché il passaggio nei ruoli regionali del personale statale che le assolveva, oppure, in mancanza di tali adempimenti, l'avvenuto decorso di un biennio dalla data di entrata in vigore della legge richiamata), e permanendo pertanto temporaneamente nello Stato la potestà di disporre in ordine alla materia degli interventi nel mezzogiorno, la Regione non ha veste per rivendicarla a sé e pretenderne l'esercizio, secondo ha già statuito la Corte in analoghi casi con le sentenze n. 119, 120, 121 del 1971. È, pertanto, inammissibile la questione di legittimità costituzionale del t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, con riferimento agli artt. 5, 115, 118, 119 della Costituzione.

    Art. 5 cost. · Art. 115 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 giugno 1978

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978. 193 parole tolte, 11 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Predisposizione, formulazione, approvazione ed aggiornamento dei piani pluriennali di coordinamento

tolto: Art. 1, c. 3°, legge n. 717/1965; art. 18, n. 48/1967. I piani pluriennali di coordinamento, predisposti di intesa con le amministrazioni statali e regionali interessate, sono formulati dal Comitato dei Ministri di cui legge al successivo art. 5, costituito in seno al Comitato interministeriale per la programmazione economica.

tolto: Art. 1, c. 6°, legge n. 717/1965; articolo 29, c. 3°, legge n. 717/1965. Le Regioni presentano le proposte per gli interventi da effettuare nei rispettivi territori; tali proposte per le Regioni a statuto speciale sono presentate previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

tolto: Art. 1, c. 1° legge n. 717/1965; art. 18, legge numero 48/1967. I piani pluriennali di coordinamento sono approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

tolto: Art. 1, c. 4° legge n. 717/1965. Ai fini della predisposizione, formulazione ed approvazione dei piani pluriennali, i comitati interministeriali di cui al primo e al terzo comma sono, integrati dai Presidenti delle Giunte regionali.

tolto: Art. 1, c. 2°, legge n. 717/1965. I piani pluriennali di coordinamento sono sottoposti agli stessi aggiornamenti previsti per il programma economico nazionale.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art3 · fonte del testo

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