[1]Sistemazione idraulica, strade ordinarie, consolidamento frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile.

[2]Art. 46, 1° e 3° comma, L. n. 140/1904; Art. 3, n. 8, R. D. n. 1775/1931 Ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 31 marzo 1904, n. 140, concernente provvedimenti speciali per la Basilicata, e successive modifiche ed integrazioni, Stato provvede nella Basilicata all'esecuzione dei lavori occorrenti:

[3]Art. 48, L. n. 140/1904. Art. 39, R. D. n. 3267/1923

  • 1)per la sistemazione idraulica di pianura dei bacini montani dei corsi d'acqua comprese le opere di rimboschimento e rinsodamento dei terreni montani, naturalmente collegate e coordinate colle opere medesime; le amministrazioni e i privati che ritrarranno vantaggi dai detti lavori, saranno esenti dal contributo prescritto dalle vigenti leggi; le arginature dei tronchi di pianura dei corsi d'acqua compiute in forza della presente sezione sono classificate in seconda categoria agli effetti della vigente legge sulle opere pubbliche; i limiti delle opere da comprendersi nella seconda categoria sono determinati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

[4]Art. 51, lettera a), L. n. 140/1904 e art. 21, L. n. 5147/1869

  • 2)per la costruzione delle strade provinciali, contemplate nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, relativa alla costruzione di strade nazionali e provinciali nelle province meridionali e continentali, 30 maggio 1875, n. 2521, relativa alla costruzione di strade ferrate nelle province che piu' ne difettano, e 23 luglio 1881, n. 333, relativa alla costruzione di nuove opere straordinarie stradali e idrauliche, giusta la tabella B, annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata;

[5]Art. 51, lettera b), L. n. 140/1904.

  • 3)per l'ultimazione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie, di cui alla tabella C, annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140;

[6]Art. 51, lettera c), L. n. 140/1904. Art. 52, idem. Art. 53, idem.

  • 4)per la costruzione e sistemazione delle strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati, di cui alla tabella D, annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140; la spesa per le opere stradali segnate nelle suindicate tabelle B, C e D, e' ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato, e di un quarto a carico della provincia; sono ridotti alla meta' i contributi a carico della provincia per opere stradali in costruzione e da costruirsi in base alle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, 30 maggio 1875, n. 2521 e 23 luglio 1881, n. 333;

[7]Art. 54, idem. Art. 11, L. n. 4613/1868.

  • 5)per la costruzione delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, di cui alla legge 8 luglio 1903, n. 312, concernente la costruzione di strade di accesso alle stazioni ferroviarie o all'approdo dei piroscafi; la relativa spesa sara' ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a carico della provincia;

[8]Art. 56 e tab. S, L. n. 140/1904. Art. 7, D. Lgt. 1679/1917, modificato dal D. Lgt. n. 1019/1918.

  • 6)per il consolidamento delle frane dell'abitato dei comuni di cui alla tabella E, annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140 e degli altri comuni compresi fra quelli da consolidare a carico dello Stato a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 30 gennaio 1918, n. 1019 e successive modificazioni;

[9]Art. 56 e tab. B, lett. a), L. n. 140/1906. Art. 17, L. n. 445/1908.

  • 7)per il risanamento dei comuni di Campomaggiore (Potenza) e Matera compresi nella tabella E, n. 1, annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140 e del comune di Potenza, a norma dell'art. 17, lettera a), della legge 9 luglio 1908, n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e Calabria;

[10]Art. 56, L. n. 140/1904 Art. 4, L. n. 1021/1924.

  • 8)per la fornitura di acqua potabile nei comuni della Basilicata.

Testo vigente dal 24 giugno 1968

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art174 · fonte del testo

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