Corte costituzionale

Sentenza n. 5/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1972 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 5 e

6 del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (testo unico delle leggi sugli

interventi nel Mezzogiorno), promosso con ricorso della Regione degli

Abruzzi, notificato il 2 ottobre 1970, depositato in cancelleria il 10

successivo ed iscritto al n. 20 del registro ricorsi 1970.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1971 il Giudice

relatore Costantino Mortati;

uditi l'avv. Pietro Tranquilli-Leali, per la Regione degli Abruzzi,

ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il

2 ottobre 1970, la Giunta regionale d'Abruzzo ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 2, 3, 5 e 6

del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato

con d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, i quali prevedono la formulazione

da parte del Comitato di ministri per gli interventi straordinari nel

Mezzogiorno e l'approvazione da parte del Comitato interministeriale

per la programmazione economica dei piani pluriennali di coordinamento,

deducendo che, trattandosi di interventi che possono riguardare materie

di competenza regionale, tali norme violano gli artt. 5, 115, 118 e 119

della Costituzione.

Precisamente, la lesione della competenza regionale risulterebbe,

da un lato, dal fatto che le norme impugnate disciplinano, senza un

effettivo intervento delle Regioni ed anche con riferimento ad epoca

successiva alla loro istituzione, materie ad esse riservate dall'art.

117 della Costituzione, e, dall'altro lato, dal fatto che esse

attribuiscono ad organi statali il potere di predisporre ed attuare,

con diretti interventi finanziari, i "piani pluriennali per il

coordinamento degli interventi" in materie riservate alle Regioni

(quali l'agricoltura, l'industria, il turismo e l'industria

alberghiera, l'assistenza sanitaria ed ospedaliera,

l'approvvigionamento idrico, l'artigianato, la pesca, ecc.), invadendo

la sfera propria della Regione, sia sotto il profilo della competenza

legislativa ed amministrativa, sia per ciò che concerne l'autonomia

finanziaria.

Conseguentemente, sarebbero altresì incostituzionali, per quanto

di ragione, i successivi articoli della parte prima del testo unico che

contemplano gli interventi nelle singole materie di competenza della

Regione.

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato come per legge dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale, nell'atto depositato il 21 ottobre 1970, eccepisce

innanzi tutto la tardività del ricorso per essere stato notificato

oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione della legge impugnata e,

per negare valore alla prevista obiezione secondo la quale le Regioni

non potevano esercitare il potere di ricorso prima che i loro organi

fossero costituiti, trae argomento dalla II disposizione transitoria

della legge n. 87 del 1953, che spostò il termine per i ricorsi che

avrebbero potuto venir proposti prima che la Corte costituzionale

cominciasse a funzionare, che dimostrerebbe, sulla base del principio

ubi lex voluit dixit, l'infondatezza dell'obiezione stessa.

L'impugnabilità delle leggi ordinarie, in relazione alle quali il

termine decorrente dalla loro pubblicazione sia decorso, sarebbe

altresì da escludere ragionando in base alla VIII e IX disposizione

transitoria della Costituzione, alla stregua dell'interpretazione che

ne ha dato la sentenza n. 52 del 1969, per effetto delle quali la

Repubblica deve adeguare le sue leggi alle esigenze delle autonomie

locali entro tre anni dall'istituzione delle Regioni.

Nel merito la difesa dello Stato conclude per l'infondatezza della

questione osservando (con richiamo alla sentenza di questa Corte n. 4

del 1964) che la potestà pianificatrice dello Stato trova la sua

radice costituzionale nell'art. 41 della Costituzione, che deve valere

tanto per i privati che per gli enti pubblici.

All'esigenza di coordinare le competenze regionali con quelle

statali negli specifici settori interessati al piano deve farsi fronte,

d'altronde, mediante il "concorso" o l'"intesa" delle Regioni, come

previsto anche dalle disposizioni impugnate.

L'intervento programmatico finanziario dello Stato - il quale non

esclude l'apporto determinante della Regione - funge da volano delle

iniziative delle varie Regioni, allo scopo di eliminare gli squilibri

che potrebbero determinarsi fra Regioni "ricche" e Regioni "povere",

realizzando una effettiva parità di trattamento nelle condizioni

socio-economiche dei cittadini.

La difesa dello Stato conclude perciò che il ricorso sia

dichiarato inammissibile o comunque infondato e queste conclusioni

riafferma nella memoria depositata il 28 gennaio 1971, nella quale

deduce altresì che, secondo l'art. 2, primo comma, del testo unico

impugnato, i piani pluriennali per il coordinamento degli interventi

costituiscono attuazione del programma economico nazionale, con

conseguente loro "statalità" e loro efficacia anche oltre il termine

iniziale dell'attività legislativa ed amministrativa delle Regioni.

Circa la "statalità" dei piani, l'Avvocatura generale dello Stato

ricorda che la potestà legislativa ed amministrativa attribuita alle

Regioni incontra, oltre che il limite degli interessi nazionali, anche

quello delle riforme economico-sociali della Repubblica, uno dei

cardini delle quali dev'essere considerata la politica

meridionalistica, e che d'altra parte tale "statalità" non è

esclusiva, ma prevede l'inserimento responsabile delle Regioni nella

fase procedimentale della elaborazione dei piani, mediante la

partecipazione dei Presidenti delle rispettive Giunte (art. 3).

In questo contesto, conclude la difesa dello Stato, trova razionale

- e costituzionale - giustificazione la strutturazione degli organi

politici di pianificazione articolata sul Comitato dei ministri o,

secondo le più recenti deliberazioni, sul Comitato interministeriale

per la programmazione economica. Considerato in diritto :

1. - Dev'essere respinta l'eccezione di inammissibilità, sollevata

in via pregiudiziale dall'Avvocatura generale dello Stato, fatta

discendere dall'asserita tardività della proposizione del ricorso

della Giunta regionale d'Abruzzo. Ciò per i motivi svolti nella

sentenza n. 39 del 1971, in base ai quali è da ritenere che il termine

per le impugnative promosse dalle Giunte delle Regioni a statuto

ordinario, di nuova costituzione, non può decorrere da data anteriore

a quella in cui i detti organi sono divenuti capaci di agire a tutela

degli interessi dell'ente.

Così computato, il termine dei 30 giorni stabilito dall'art. 2

della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, risulta nella specie

rispettato.

2. - Una diversa ragione di inammissibilità deve invece farsi

valere per quanto riguarda il merito. Infatti le doglianze che si

muovono contro gli artt. 2, 3, 5 e 6 del t.u. approvato con d.P.R. 30

giugno 1967, n. 1523, per l'asserita lesione da essi recata alle

competenze legislative regionali, garantite dall'art. 117 della

Costituzione, nonché all'autonomia finanziaria sancita con l'art. 119,

non possono essere prese in considerazione, dato che ancora non si sono

realizzati i presupposti richiesti per l'esercizio delle competenze

stesse, quali previsti dall'art. 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62,

nel testo modificato dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281,

che rendono necessario, o un apposito atto di trasferimento alle

Regioni delle funzioni già esercitate dallo Stato, nonché il

passaggio nei ruoli regionali del personale statale che le assolveva,

oppure, in mancanza di tali adempimenti, l'avvenuto decorso di un

biennio dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi

richiamate.

Non essendosi ancora realizzati tali presupposti, e permanendo

pertanto temporaneamente nello Stato la potestà di disporre in ordine

alle materie di cui è contestazione, la Regione non ha veste per

rivendicarle a sé e pretenderne l'esercizio, secondo ha già statuito

la Corte in analoghi casi con le sentenze n. 119,120, 121 del 1971.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata l'eccezione di inammissibilità per

tardività della presentazione del ricorso;

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale del t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, delle leggi sugli

interventi nel Mezzogiorno, proposta nel ricorso in epigrafe, con

riferimento agli artt. 5, 115, 118, 119 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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