[1]Opere di sistemazione e difesa dei corsi d'acqua e spese di manutenzione

[2]Art. 5, L. n. 1177/1955. Le opere di sistemazione e di difesa dei corsi di acqua compiute in forza del presente capo nei comprensori di bonifica integrale ai sensi dell'art. 206 sono a totale carico dello Stato.

[3]Art. 2, L. n. 890/1962. Durante il periodo di applicazione delle norme del presente capo la spesa di manutenzione delle opere stesse e di quelle di cui al terzo comma dell'art. 204 e' assunta a carico dello Stato e grava sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 220.

Testo vigente dal 24 giugno 1968

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art208 · fonte del testo

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