Art. 137
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[1]Interventi a parziale carico della Cassa per il Mezzogiorno per la realizzazione di scuole elementari e materne
[2]Art. 6, c. 2°, L. n. 717/1965, art. 3, c. 1°, L. n. 105/1955; art. 13, c. 1°, L. n. 555/1959. La Cassa per il Mezzogiorno puo' assumere gli oneri ai quali i comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e ricadenti nei comprensori delimitati ai sensi dell'art. 2 devono far fronte a proprio carico per la costruzione di scuole elementari per le quali abbiano ottenuto i contributi di cui alla lettera a) dello art. 47.
[3]Art. 18, c. 1°, L. n. 1073/1962. Salvo quanto disposto all'art. 136, la Cassa per il Mezzogiorno puo' altresi' assumere gli oneri ai quali i comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, devono far fronte a proprio carico per la costruzione e per l'arredamento di scuole materne per le quali abbiano ottenuto i contributi di cui al secondo comma dell'art. 47. idem, c. 2°. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a favore delle regioni e delle province che abbiano assunto gli oneri per la costruzione e per l'arredamento di scuole materne nei comuni indicati nel comma stesso.
[4]Art. 3, c. 2°, L. n. 105/1955. Quando nei comuni innanzi indicati si provveda alla costruzione di asili infantili col sistema dei cantieri di lavoro o cantieri scuola, la Cassa per il Mezzogiorno potra' assumere gli oneri che a norma di legge spettano all'ente gestore dei cantieri.
[5]idem, c. 3°. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a provvedere direttamente alla progettazione delle opere innanzi previste.
[6]Art. 13, c. 2°, L. n. 555/1959 L'inclusione delle opere relative alla costruzione di asili infantili ai sensi del presente articolo nei programmi della Cassa per il Mezzogiorno approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, equivale a dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di indifferibilita' e urgenza, ai sensi ed agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni.
[7]Art. 3, c. 4°, L. n. 105/1955. La spesa che la Cassa puo' assumere ai fini del presente articolo viene determinata annualmente dal Comitato dei Ministri di cui al primo comma dell'art. 5 in coordinamento con le concessioni di contributi disposte a termini della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e successive modificazioni e integrazioni.
Testo in vigore dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978
