Art. 47
Articolo soppresso dal d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218.
Abrogato dal 13 giugno 1978
Articolo soppresso dal d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218.
Abrogato dal 13 giugno 1978
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2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978. 412 parole tolte, 11 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Contributi per l'edilizia scolastica e criteri di ripartizione dei contributi per l'edilizia universitaria
tolto: Art. 1, legge numero 645/1954. Art. 2, legge numero 1073/1962. Nei territori di cui all'art. 1, i contributi trentacinquennali che ai sensi delle disposizioni per il finanziamento del piano di sviluppo della scuola, il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a corrispondere agli enti obbligati con i fondi di cui all'art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645, all'art. 1 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, all'art. 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, all'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 75, all'art. 1 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358 e all'art. 3 della legge 13 luglio 1965, n. 874 sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, l'acquisto di edifici idonei, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento di edifici scolastici, comprese le palestre, sono stabiliti nelle misure seguenti:
tolto: a) del 6 per cento per le scuole materne, per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonche' per gli istituti professionali;
tolto: b) del 5 per cento per le altre scuole d'istruzione secondaria e artistica.
tolto: Art. 15, c. 2°, legge n° 1073/1962; art. 2, c. 1°, legge 874/1965. Sui fondi di cui all'art. 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e con l'osservanza delle altre disposizioni ivi previste, il Ministero dei lavori pubblici, e' autorizzato a concedere, per la costruzione, nei territori di cui all'art. 1, di edifici per le scuole materne, a favore delle province, dei comuni, degli istituti di assistenza e beneficenza e loro consorzi, enti ed istituzioni che, nelle condizioni previste dalla legge ne assumono l'onere, contributi in misura dalla meta' a due terzi della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione di detti edifici.
tolto: Art. 3, v.c., legge 17/1962. Non meno del 40 per cento degli stanziamenti previsti per l'edilizia scolastica prefabbricata dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e dall'art. 7 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, e' destinato ai comuni, che sono obbligati a fornire aule scolastiche in base alla legislazione vigente, nei territori di cui all'art. 1.
tolto: Art. 23, legge numero 1073/1962. Nella ripartizione delle somme stanziate per l'edilizia universitaria ai sensi dell'art. 20 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dell'art. 4 della legge 13 luglio 1965, n. 874, e' data precedenza fra l'altro alle opere che sono situate nei territori di cui all'art. 1.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art47 · fonte del testo
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