Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 novembre 1971 al 13 giugno 1978. Leggi il testo vigente →

[1]Registrazione a tassa fissa di atti occorrenti per la attuazione di iniziative industriali e condizioni relative

[2]Art. 37, c. 1°, legge n. 634/1957; articolo 1, c. 3° legge, 707/1961. Il beneficio della riduzione alla somma fissa di L. 2.000 delle imposte di registro e ipotecarie previsto dall'articolo precedente si applica, oltre che agli atti di trasferimento di proprieta' dei fabbricati e terreni occorrenti per i fini ivi indicati, anche alle ipoteche contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto e per sicurta' di debiti contratti ai fini del pagamento.

[3]Art. 37, c. 2°, legge n. 634/1957. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'industria, commercio e artigianato, per l'agricoltura e le foreste, il beneficio puo' essere assentito per gli atti di acquisto in proprieta', in enfiteusi o di affitto ultra ventennale con o senza ipoteca, di terreni da assoggettare a radicale trasformazione con rilevanti investimenti di capitale o al rimboschimento in quanto i prodotti ottenibili siano interamente utilizzati quali materie prime e trasformati nello stabilimento industriale al cui esercizio i terreni sono funzionalmente destinati.

[4]idem, c. 3°. Con lo stesso decreto puo' essere concesso il beneficio della esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile di cui all'art. 106.

[5]Art. 39, c. 1°, legge n. 634/1957. Nel decreto ministeriale sono stabilite le condizioni della concessione e il termine entro il quale debbono essere adempiute.

[6]idem, c. 2°. Gli interessati decadono di pieno diritto dalla agevolazione e sono tenuti al pagamento delle imposte, tasse e soprattasse, nella misura normale, se entro tre mesi dalla scadenza del termine non comprovino con attestazione del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, l'avvenuto adempimento.

[7]idem, c. 3°. Gli interessati sono ammessi provvisoriamente alle agevolazioni dietro esibizione agli uffici finanziari di un certificato comprovante l'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione debitamente documentata. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 ottobre 1971, n.853

3

La L. 6 ottobre 1971, n.853 ha disposto (con l'art. 15, comma 5) che "Le norme di cui agli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 115 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, vanno interpretate nel senso che le agevolazioni fiscali ivi previste si applicano anche per gli alberghi e per le altre iniziative di cui all'articolo 125 del testo unico citato e relative attrezzature - sempre che sussista una complessa organizzazione tecnica degli impianti - nonche' per gli impianti di trasporto per mezzo di funi."

Testo in vigore dal 10 novembre 1971 al 13 giugno 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 novembre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1968 al 10 novembre 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 ottobre 1971, n.853

    La L. 6 ottobre 1971, n.853 ha disposto (con l'art. 15, comma 5) che "Le norme di cui agli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 115 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, vanno interpretate nel senso che le agevolazioni fiscali ivi previste si applicano anche per gli alberghi e per le altre iniziative di cui all'articolo 125 del testo unico citato e relative attrezzature - sempre che sussista una complessa organizzazione tecnica degli impianti - nonche' per gli impianti di trasporto per mezzo di funi."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art110 · fonte del testo

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