Art. 110
Articolo soppresso dal d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218.
Abrogato dal 13 giugno 1978
Articolo soppresso dal d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218.
Abrogato dal 13 giugno 1978
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 1971 al 13 giugno 1978. 301 parole tolte, 11 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Registrazione a tassa fissa di atti occorrenti per la attuazione di iniziative industriali e condizioni relative
tolto: Art. 37, c. 1°, legge n. 634/1957; articolo 1, c. 3° legge, 707/1961. Il beneficio della riduzione alla somma fissa di L. 2.000 delle imposte di registro e ipotecarie previsto dall'articolo precedente si applica, oltre che agli atti di trasferimento di proprieta' dei fabbricati e terreni occorrenti per i fini ivi indicati, anche alle ipoteche contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto e per sicurta' di debiti contratti ai fini del pagamento.
tolto: Art. 37, c. 2°, legge n. 634/1957. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'industria, commercio e artigianato, per l'agricoltura e le foreste, il beneficio puo' essere assentito per gli atti di acquisto in proprieta', in enfiteusi o di affitto ultra ventennale con o senza ipoteca, di terreni da assoggettare a radicale trasformazione con rilevanti investimenti di capitale o al rimboschimento in quanto i prodotti ottenibili siano interamente utilizzati quali materie prime e trasformati nello stabilimento industriale al cui esercizio i terreni sono funzionalmente destinati.
tolto: idem, c. 3°. Con lo stesso decreto puo' essere concesso il beneficio della esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile di cui all'art. 106.
tolto: Art. 39, c. 1°, legge n. 634/1957. Nel decreto ministeriale sono stabilite le condizioni della concessione e il termine entro il quale debbono essere adempiute.
tolto: idem, c. 2°. Gli interessati decadono di pieno diritto dalla agevolazione e sono tenuti al pagamento delle imposte, tasse e soprattasse, nella misura normale, se entro tre mesi dalla scadenza del termine non comprovino con attestazione del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, l'avvenuto adempimento.
tolto: idem, c. 3°. Gli interessati sono ammessi provvisoriamente alle agevolazioni dietro esibizione agli uffici finanziari di un certificato comprovante l'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione debitamente documentata.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art110 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.