Art. 109
Articolo soppresso dal d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218.
Abrogato dal 13 giugno 1978
Articolo soppresso dal d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218.
Abrogato dal 13 giugno 1978
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ai fini della concessione delle previste agevolazioni fiscali, anche in materia di edilizia - così come in materia di industrializzazione del Mezzogiorno - la normativa vigente (L. 2 febbraio 1960, n. 35, autenticamente interpretata con l'art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, modificativo, in tema di agevolazioni tributarie per l'edilizia, dell'art. 20 della legge n. 408 del 1949) è ora contrassegnata dal comune criterio della irrilevanza delle cause (ivi compresa la forza maggiore) che abbiano in concreto impedito il raggiungimento, entro un dato termine, degli scopi in vista dei quali le agevolazioni stesse sono stabilite. Pertanto, in relazione ai rapporti tributari sorti (come nel caso di specie) successivamente, deve escludersi al riguardo qualsiasi irragionevole disparità di trattamento fiscale. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 109, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, nella parte in cui non prevede l'esclusione della decadenza dalle agevolazioni fiscali previste nel primo comma, quando l'opera per la quale è prevista l'agevolazione medesima non abbia potuto essere realizzata per causa di forza maggiore, diversamente da quanto prevede - nel testo originario - l'art. 20 della legge 2 luglio 1949, n. 408, in tema di agevolazioni tributarie in materia di edilizia).
Art. 3 cost. · Art. 109 Testo unico sul Mezzogiorno · Art. 20 Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno), come modificato dall'art. 13 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno), sollevata, in riferimento all'art. 97 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Lucera c…
Art. 97 cost. · Art. 109 Testo unico sul Mezzogiorno · Art. 13 Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 1971 al 13 giugno 1978. 283 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Registrazione a tassa fissa di trasferimenti di terreni e fabbricati. Riduzione a meta' dell'I.G.E.
tolto: Art. 5, c. 1°, D.L.C.P.S. n. 1598/1947 art. 13, c. 1°, legge n. 717/1965; art. 1, c. 3°, legge numero 707/1961. Il trasferimento di proprieta' di terreni e di fabbricati occorrenti per il primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse e per l'ampliamento, la trasformazione, la ricostruzione, la riattivazione e l'ammodernamento degli stabilimenti gia' esistenti, e' soggetto alle imposte di registro e di trascrizione nella misura fissa di L. 2.000. Le imposte sono dovute nella misura normale qualora entro il termine di 5 anni dalla registrazione dell'atto il fine dell'acquisto non sia stato conseguito. Il termine di 5 anni di cui al comma precedente vale anche per tutti coloro che abbiano registrato l'atto entro i tre anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge. La prova del conseguimento del fine dell'acquisto dovra' essere data con attestazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentito l'ufficio tecnica erariale, da presentarsi all'ufficio del registro entro un anno dalla scadenza del quinquennio di cui al comma precedente. L'attestazione suddetta e' rilasciata dietro domanda dell'interessato previo deposito delle spese per la constatazione.
tolto: Art. 13, lett. c), legge n. 717/1965. La riduzione delle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa di L. 2.000 spetta, in caso di successivi trasferimenti dell'immobile, esclusivamente all'acquirente che realizza l'iniziativa industriale.
tolto: Art. 2, c. 3°, D.L.C. P.S. n. 1598/1947. Per i materiali da costruzione, le macchine e tutto quanto puo' occorrere per l'attuazione delle iniziative industriali di cui al primo comma, l'imposta sull'entrata e' ridotta alla meta'.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art109 · fonte del testo
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