Art. 109
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[1]Registrazione a tassa fissa di trasferimenti di terreni e fabbricati. Riduzione a meta' dell'I.G.E.
[2]Art. 5, c. 1°, D.L.C. P.S. n. 1598/1947 art. 13, c. 1°, legge n. 717/1965; art. 1, c. 3°, legge numero 707/1961. Il trasferimento di proprieta' di terreni e di fabbricati occorrenti per il primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse e per l'ampliamento, la trasformazione, la ricostruzione, la riattivazione e l'ammodernamento degli stabilimenti gia' esistenti, e' soggetto alle imposte di registro e di trascrizione nella misura fissa di L. 2.000.
[3]Art. 1, c. 1°, legge n. 1492/1962; articolo 13, c. 1°, legge n. 717/1965. L'imposta e' dovuta nella misura normale, qualora entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, non sia dimostrato con dichiarazione da rilasciarsi dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sentito l'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, che il fine dell'acquisto sia stato conseguito.
[4]Art. 1, c. 2°, legge n. 1492/1962. La domanda per ottenere la dichiarazione di cui al comma precedente deve essere accompagnata dal deposito, da parte del richiedente, delle spese per la constatazione.
[5]Art. 13, lett. c), legge n. 717/1965. La riduzione delle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa di L. 2.000 spetta, in caso di successivi trasferimenti dell'immobile, esclusivamente all'acquirente che realizza l'iniziativa industriale.
[6]Art. 2, c. 3°, D.L.C. P.S. n. 1598/1947. Per i materiali da costruzione, le macchine e tutto quanto puo' occorrere per l'attuazione delle iniziative industriali di cui al primo comma, l'imposta sull'entrata e' ridotta alla meta'.
Testo in vigore dal 24 giugno 1968 al 10 novembre 1971
