Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 novembre 1971 al 13 giugno 1978. Leggi il testo vigente →

[1]Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile

[2]Art. 3, c. 1°, D.L.C. P.S. n. 1598/1947. Per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantano nei territori indicati all'art. 1 e per le costruzioni annesse e' concessa, per dieci anni dalla loro attivazione, la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

[3]idem, c. 2°, art. 29, legge n. 634/1957. Per gli stabilimenti gia' esistenti nei detti territori che siano ampliati, trasformati, riattivati, ricostruiti o rammodernati, e' accordata, per dieci anni, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per il reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione, dalla riattivazione, dalla ricostruzione o dal rammodernamento.

[4]Art. 13, legge numero 717/1965. Per i complessi aziendali impiantati a partire dal 30 giugno 1965 l'esenzione decorre dal primo esercizio di produzione del reddito dei rispettivi impianti. L'esenzione si applica anche alla parte di reddito afferente all'attivita' commerciale. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 ottobre 1971, n.853

3

La L. 6 ottobre 1971, n.853 ha disposto (con l'art. 15, comma 5) che "Le norme di cui agli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 115 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, vanno interpretate nel senso che le agevolazioni fiscali ivi previste si applicano anche per gli alberghi e per le altre iniziative di cui all'articolo 125 del testo unico citato e relative attrezzature - sempre che sussista una complessa organizzazione tecnica degli impianti - nonche' per gli impianti di trasporto per mezzo di funi."

Testo in vigore dal 10 novembre 1971 al 13 giugno 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 novembre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1968 al 10 novembre 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 ottobre 1971, n.853

    La L. 6 ottobre 1971, n.853 ha disposto (con l'art. 15, comma 5) che "Le norme di cui agli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 115 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, vanno interpretate nel senso che le agevolazioni fiscali ivi previste si applicano anche per gli alberghi e per le altre iniziative di cui all'articolo 125 del testo unico citato e relative attrezzature - sempre che sussista una complessa organizzazione tecnica degli impianti - nonche' per gli impianti di trasporto per mezzo di funi."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art106 · fonte del testo

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