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Che cosa è cambiato dal 13 giugno 1978

Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 1971 al 13 giugno 1978. 425 parole tolte, 11 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sugli utili reinvestiti in iniziative industriali nel Mezzogiorno

tolto: Art. 34, c. 1°, legge n. 634/1957; art. 11, legge numero 555/1959; articolo 13, c. 1°, legge n. 717/1965 La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle societa', dagli enti tassabili in base al bilancio e dalle imprese commerciali che optano per la tassazione in base al bilancio ai sensi dell'art. 104 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, direttamente impiegata nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti industriali, nei territori di cui all'art. 1 e' esente da imposta di ricchezza mobile di categoria B.

tolto: idem, c. 2°, legge n. 634; idem, legge n. 555; idem, c. 2°, legge n. 717. L'esenzione compete fino alla concorrenza del 50 per cento del costo delle opere e degli impianti previsti nel precedente comma.

tolto: Art. 35, c. 1°, legge n. 634/1957. Le societa', gli enti tassabili in base a bilancio e le imprese commerciali che optano per la tassazione in base al bilancio, per ottenere la esenzione prevista dal primo comma del presente articolo debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle opere e il piano di finanziamento di queste.

tolto: idem, c. 2°. L'esenzione e' concessa sempre che l'iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo dell'economia meridionale.

tolto: idem, c. 3°. L'esenzione e' applicata in via provvisoria in base alla dichiarazione, per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e in via definitiva in base alle risultanze della documentazione e osservate le condizioni previste nel comma seguente.

tolto: idem, c. 4°. Le opere debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un triennio dalla data stessa. Le date di inizio e di ultimazione delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse dovranno essere comprovate mediante certificati emessi dall'Ufficio tecnico erariale competente territorialmente.

tolto: idem, c. 5°; art. 13, c. 1°, lett. a), legge n. 717/1965. Il certificato previsto nel precedente comma deve essere presentato all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro centottanta giorni dalla ultimazione delle opere. Qualora risulti che le opere progettate non sono state iniziate o compiute nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine triennale di cui al comma precedente, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e si applica, a carico del contribuente, una soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art107 · fonte del testo

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