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[1]Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile

[2]Art. 3, c. 1°, D.L.C. P.S. n. 1598/1947. Per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantano nei territori indicati all'art. 1 e per le costruzioni annesse e' concessa, per dieci anni dalla loro attivazione, la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

[3]idem, c. 2°, art. 29, legge n. 634/1957. Per gli stabilimenti gia' esistenti nei detti territori che siano ampliati, trasformati, riattivati, ricostruiti o rammodernati, e' accordata, per dieci anni, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per il reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione, dalla riattivazione, dalla ricostruzione o dal rammodernamento.

[4]Art. 13, legge numero 717/1965. Per i complessi aziendali impiantati a partire dal 30 giugno 1965 l'esenzione decorre dal primo esercizio di produzione del reddito dei rispettivi impianti. L'esenzione si applica anche alla parte di reddito afferente all'attivita' commerciale.

Testo in vigore dal 24 giugno 1968 al 10 novembre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art106 · fonte del testo

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