Art. 16 — (L) Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 2002 al 12 agosto 2006. Leggi il testo vigente →

In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.

Testo in vigore dal 15 giugno 2002 al 12 agosto 2006

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 16, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art16 · fonte del testo

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