Art. 150 — Restituzione di beni sequestrati

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La restituzione dei beni sequestrati e' disposta dal magistrato d'ufficio, o su richiesta dell'interessato esente da bollo; e' comunque disposta dal magistrato quando la sentenza e' diventata inoppugnabile. Il provvedimento di restituzione e' comunicato all'avente diritto e al custode; della avvenuta restituzione e' redatto verbale.

Testo in vigore dal 15 giugno 2002 al 23 agosto 2005

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 174/2005

    Questione infondata
    4 maggio 2005

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 151 e 154 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), e degli artt. 150, 151, 154 e 299 – quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 264 del codice di procedura pen…

    Art. 264 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art150 · fonte del testo

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