Art. 154 — Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori

(( Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155. Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 150, comma 4, senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro. Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati e' ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza e' passata in giudicato o il provvedimento e' divenuto definitivo.

Testo vigente dal 23 agosto 2005

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 174/2005

    Questione infondata
    4 maggio 2005

    Non è necessario che la procedura di restituzione dei beni in sequestro sia richiamata espressamente nelle materie della delega, poiché i provvedimenti menzionati nell’allegati 1, numero 9) della legge censurata sono destinati solo a delimitare la materia oggetto del riordino, in relazione alla quale il criterio di tassatività risulterebbe in contrasto con lo stesso titolo attribuito alla procedura suddetta. Ed invero, secondo un criterio di interpretazione logico-sistematico, la restituzione e la vendita, sono strettamente intrecciate, posto che il mancato buon esito della prima è il presupposto affinché si possa procedere alla seconda ed essendo entrambe sono collegate alla materia delle spese di giustizia, il cui ampio raggio è delimitato dai cosiddetti campione civile e penale di cui al numero 10) dell’allegato 1. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 151 e 154 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e degli artt. 150, 151, 154 e 299 (quest’ultimo nella parte in cui abroga l’art. 264 del codice di procedura penale), come riprodotti del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui disciplinano anche il “caso prima regolato dall’art. 264 del codice di procedura”, sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione. - Sentenza citata n. 53/2005.

    Art. 151 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 154 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 150 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 151 Testo unico spese di giustizia. (Testo B)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 23 agosto 2005

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 2002 al 23 agosto 2005. 18 parole tolte, 83 parole aggiunte.

Decorsi tre mesi dalla tolto: rituale comunicazione dell'ordinanza di cui all'articolo 151 aggiunto: vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme tolto: o i valori e le somme ricavate dalla vendita sonotolto: , su disposizione del magistrato, devoluti aggiunto: devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155aggiunto: . Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 150, comma 4, senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro. Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati e' ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza e' passata in giudicato o il provvedimento e' divenuto definitivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art154 · fonte del testo

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