Art. 147 — Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

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In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento.

Testo in vigore dal 15 giugno 2002 al 16 marzo 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art147 · fonte del testo

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