Art. 147 — Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
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In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento.
Testo in vigore dal 15 giugno 2002 al 16 marzo 2019
