Art. 238-bis — Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Abrogato dal 30 dicembre 2022
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Abrogato dal 30 dicembre 2022
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza e carente motivazione a supporto delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Taranto in riferimento agli artt. 25, 76, 97, secondo comma, e 111 Cost. - dell'art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui abroga l'art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000, che attribuiva al giudice di pace, quale giudice dell'esecuzione, la competenza in materia di conversione delle pene pecuniarie inflitte dallo stesso giudice onorario, e dell'art. 1, comma 473, della legge n. 205 del 2017, che ha introdotto l'art. 238- bis del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale, nel regolare l'attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie ineseguite per insolvibilità del condannato, individua come giudice competente il solo magistrato di sorveglianza. Le questioni sono palesemente premature e ipotetiche e vertenti su disposizioni delle quali il rimettente non è chiamato a fare applicazione. L'istituto della conversione delle pene pecuniarie, presupponendo che l'imputato sia stato condannato con sentenza irrevocabile a una di tali pene e che la stessa sia rimasta ineseguita, si colloca, infatti, nella fase dell'esecuzione penale, mentre il giudice a quo è investito di un giudizio di cognizione di primo grado. Inoltre, le censure di violazione degli artt. 25, 97, secondo comma, e 111 Cost. risultano sfornite di qualsiasi motivazione di supporto. ( Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2019, n. 20 del 2019 e n. 177 del 2018; ordinanze n. 210 del 2020 e n. 259 del 2016 ).
Art. 299 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 25 cost. · Art. 76 cost. · Art. 97 cost.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 238- bis del d.P.R. n. 115 del 2002, non rende inammissibili le questioni il fatto che il rimettente abbia suddiviso le censure in due gruppi, qualificati come fra loro alternativi, in correlazione ad altrettante possibili interpretazioni della norma censurata. Il giudice a quo non chiede, infatti, due diversi interventi, in rapporto di alternatività irrisolta, nel qual caso le questioni sarebbero inammissibili, in quanto prospettate in modo ancipite, ma svolge argomenti che si pongono come complementari e pertanto possono essere esaminati congiuntamente. ( Precedenti citati: sentenze n. 75 del 2020, n. 58 del 2020, n. 175 del 2018 e n. 22 del 2016; ordinanza n. 130 del 2017 ).
Art. 299 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 76 cost. · Art. 299 Testo unico spese di giustizia. (Testo B)
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 238- bis , comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 473, della legge n. 205 del 2017. Anche se la disposizione censurata disciplina l'attività della cancelleria del giudice dell'esecuzione in rapporto con il pubblico ministero, e non già l'attività del magistrato di sorveglianza rimettente, basta ad assicurare la rilevanza delle questioni la circostanza che questo non sarebbe stato adito dal PM, ove quest'ultimo non fosse a sua volta stato investito dalla cancelleria del giudice dell'esecuzione proprio in forza della disposizione censurata. Quest'ultima non potrebbe altrimenti essere sottoposta allo scrutinio della Corte costituzionale, dal momento che l'«ufficio» rappresentato dalla cancelleria del giudice dell'esecuzione non potrebbe esso stesso sollevare questione di legittimità costituzionale difettando della qualità di «autorità giurisdizionale» ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953; con conseguente scivolamento della disposizione censurata in una "zona franca" dal controllo di costituzionalità, che la giurisprudenza costituzionale mira costantemente a evitare. ( Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2019, n. 99 del 2019 e n. 13 del 2019 ).
Art. 238-bis Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 2018
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2018 al 30 dicembre 2022. 385 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Entro la fine di ogni mese l'agente della riscossione trasmette all'ufficio, anche in via telematica, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni delle pene pecuniarie effettuate nel mese precedente. L'agente della riscossione che viola la disposizione del presente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 del predetto decreto. L'ufficio investe il pubblico ministero perche' attivi la conversione presso il magistrato di sorveglianza competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione da parte dell'agente della riscossione, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni. Ai medesimi fini di cui al comma 2, l'ufficio investe, altresi', il pubblico ministero se, decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione e in mancanza della comunicazione di cui al comma 2, non risulti esperita alcuna attivita' esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell'impossibilita' di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono trasmessi al pubblico ministero tutti i dati acquisiti che siano rilevanti ai fini dell'accertamento dell'impossibilita' di esazione. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie e' sospeso dalla data in cui il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente. Il magistrato di sorveglianza, al fine di accertare l'effettiva insolvibilita' del debitore, puo' disporre le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si abbia ragione di ritenere che lo stesso possieda altri beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari. Quando il magistrato di sorveglianza competente accerta la solvibilita' del debitore, l'agente della riscossione riavvia le attivita' di competenza sullo stesso articolo di ruolo. Nei casi di conversione della pena pecuniaria o di rateizzazione della stessa o di differimento della conversione di cui all'articolo 660, comma 3, del codice di procedura penale, l'ufficio ne da' comunicazione all'agente della riscossione, anche ai fini del discarico per l'articolo di ruolo relativo. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le partite di credito per le quali si e' gia' provveduto all'iscrizione a ruolo alla data di entrata in vigore delle medesime.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art238bis · fonte del testo
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