Art. 15-bis mediazione — Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità

[1]E' assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, ((al cittadino italiano non abbiente)) il patrocinio a spese dello Stato ((...)) per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se e' raggiunto l'accordo di conciliazione. ((Il patrocinio a spese dello Stato e', altresi', assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attivita' economica.)) L'ammissione al patrocinio e' esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

[2]9 10

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

9

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

10

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".

Testo vigente dal 25 gennaio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 25 gennaio 2025. 4 parole tolte, 52 parole aggiunte.

E' assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, aggiunto: al cittadino italiano non abbiente il patrocinio a spese dello Stato tolto: alla parte non abbienteaggiunto: ... per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se e' raggiunto l'accordo di conciliazioneaggiunto: . Il patrocinio a spese dello Stato e', altresi', assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attivita' economica. L'ammissione al patrocinio e' esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art15bis · fonte del testo

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