Art. 69 t.u.s.l. — Definizioni
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Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
- a)attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto ((, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo,)) destinato ad essere usato durante il lavoro;
- b)uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
- c)zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimita' di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
- d)lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
- e)operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.
Testo in vigore dal 20 agosto 2009 al 24 settembre 2015
