Art. 70 t.u.s.l. — Requisiti di sicurezza

Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. (( Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un'attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o piu' requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l'autorita' nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:

  • a)dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalita' di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
  • b)dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorita' nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformita' dell'attrezzatura ad uno o piu' requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell'articolo 70. ))

Testo vigente dal 20 agosto 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 agosto 2009

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2008 al 20 agosto 2009. 44 parole tolte, 100 parole aggiunte in 3 capoversi.

… settembre 1994, n. 626. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettivetolto: , in materia di salute e sicurezza tolto: sui luoghi di lavoro, accertino aggiunto: sul lavoro, constatino che un'attrezzatura di lavoroaggiunto: , messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio tolto: ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, risulta non rispondente a aggiunto: conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o piu' requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma tolto: 2 aggiunto: 1, ne informano immediatamente l'autorita' nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di …

a) dall'organo di vigilanza che ha tolto: rilevato la non rispondenza aggiunto: accertato in sede di utilizzo aggiunto: la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura tolto: oggetto dell'accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere tolto: la situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o piu' requisiti essenziali di sicurezza aggiunto: tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalita' di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;

b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente aggiunto: rispettivamente, nei confronti del fabbricante tolto: e aggiunto: ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, aggiunto: qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorita' nazionale per la sorveglianza del mercatoaggiunto: , risulti la non conformita' dell'attrezzatura ad uno o piu' requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell'articolo 70.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art70 · fonte del testo

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