Art. 74 t.u.s.l. — Definizioni

((Ai fini del presente decreto si intende)) per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu' rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. ((Si tiene conto, inoltre, delle finalita', del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425.)) ((Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI)):

  • a)gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
  • b)le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
  • c)le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
  • d)le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
  • e)i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attivita' lavorative;
  • f)i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
  • g)gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Testo vigente dal 12 marzo 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 marzo 2019

Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 2009 al 12 marzo 2019. 2 parole tolte, 43 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Siaggiunto: Ai fini del presente decreto si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata … la salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. tolto: Non aggiunto: Si tiene conto, inoltre, delle finalita', del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI:

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasportotolto: ...;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art74 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari