Art. 239 t.u.s.l. — Informazione e formazione

Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

  • a)((gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione)) presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
  • b)le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
  • c)le misure igieniche da osservare;
  • d)la necessita' di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
  • e)il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
  • e-bis)l'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria per le sostanze per le quali e' stato fissato un valore limite biologico di cui all'allegato XLIII-bis. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attivita' in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi ((e in particolare quando i lavoratori sono o possono essere esposti a vari o nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro)). (( L'informazione e la formazione di cui al comma 3 devono essere periodicamente offerte, con periodicita' almeno quinquennale, nelle strutture sanitarie pubbliche e private a tutti i lavoratori che sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze. )) (( Il datore di lavoro provvede inoltre affinche' gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile in conformita' al regolamento (CE) n. 1272/2008 o ad altre normative applicabili. ))

Testo vigente dal 11 ottobre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2008 al 11 ottobre 2024. 31 parole tolte, 147 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) gli agenti cancerogeni tolto: o mutageniaggiunto: , mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;

aggiunto: e-bis) l'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria per le sostanze per le quali e' stato fissato un valore limite biologico di cui all'allegato XLIII-bis. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in … si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischitolto: . aggiunto: e in particolare quando i lavoratori sono o possono essere esposti a vari o nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro. L'informazione e la formazione di cui al comma 3 devono essere periodicamente offerte, con periodicita' almeno quinquennale, nelle strutture sanitarie pubbliche e private a tutti i lavoratori che sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze. Il datore di lavoro provvede inoltre affinche' gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni aggiunto: o sostanze tossiche per la riproduzione siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibiletolto: . I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni aggiunto: in conformita' al regolamento (CE) n. 1272/2008 o ad altre normative applicabili.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art239 · fonte del testo

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