Art. 238 t.u.s.l. — Misure tecniche

Il datore di lavoro:

  • a)assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
  • b)dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
  • c)provvede affinche' i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresi' a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 237, comma 1, lettera b), e' vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

Testo vigente dal 30 aprile 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art238 · fonte del testo

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