Art. 236 t.u.s.l. — Valutazione del rischio

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione ((ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione)), i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi ((di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione)) prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacita' degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi e' assorbimento cutaneo. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarita' delle situazioni lavorative. (( Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o il documento redatto secondo le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:

  • a)le attivita' lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;
  • b)i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurita' o sottoprodotti;
  • c)il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione;
  • d)l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota, e il grado della stessa;
  • e)le misure preventive e protettive applicate e il tipo di dispositivi di protezione individuale utilizzati;
  • f)le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione e le sostanze e miscele eventualmente utilizzate come sostituti. )) Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata. Il rappresentante per la sicurezza puo' richiedere i dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 50, comma 6.

Testo vigente dal 11 ottobre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 2016 al 11 ottobre 2024. 23 parole tolte, 70 parole aggiunte in 7 capoversi.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione tolto: a agenti cancerogeni o mutageni aggiunto: ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17. Detta … delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni tolto: o mutageniaggiunto: , mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacita' degli stessi di penetrare nell'organismo … alle particolarita' delle situazioni lavorative. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o tolto: l'autocertificazione dell'effettuazione aggiunto: il documento redatto secondo le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:

a) le attivita' lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene tolto: o mutageneaggiunto: , mutagene o tossiche per la riproduzione o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeniaggiunto: , mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;

b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene tolto: o mutageneaggiunto: , mutagene o tossiche per la riproduzione prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurita' o sottoprodotti;

c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni tolto: o mutageniaggiunto: , mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione;

d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove notaaggiunto: , e il grado della stessa;

e) le misure preventive e protettive applicate tolto: ed il tipo dei aggiunto: e il tipo di dispositivi di protezione individuale utilizzati;

f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeniaggiunto: , mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione e le sostanze e tolto: i miscele eventualmente utilizzati aggiunto: miscele eventualmente utilizzate come sostituti. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art236 · fonte del testo

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