[1]Mantenimento in servizio del personale

[2]Il personale, che alla scadenza o cessazione del contratto di esattoria o ricevitoria risulti iscritto da almeno tre mesi al Fondo di previdenza, ha diritto di essere mantenuto in servizio senza soluzione di continuita'. La disposizione del comma precedente non si applica ai dipendenti che alla data di inizio della nuova gestione abbiano compiuto cinquantacinque anni di eta' se donne e sessanta anni di eta' se uomini ed abbiano maturato il diritto alla pensione. I dipendenti che, pur avendo raggiunto i suddetti limiti di eta', non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione saranno mantenuti in servizio sino a quando lo maturino, ma non oltre i cinque anni. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai collettori dirigenti. In caso di conferma il personale che risulta iscritto da almeno due anni al Fondo di previdenza non puo' essere licenziato se non per fondati motivi o per conseguimento del diritto a pensione ai sensi degli articoli 21 e 58 della legge 2 aprile 1958, n. 377, ovvero per riduzione del carico dell'esattoria superiore al 25 per cento rispetto al carico del primo anno di gestione. Negli altri casi non riferibili a casi singoli il licenziamento, per fondati motivi, di una quota del personale sara' stabilito di intesa tra le rappresentanze di categoria. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

6

Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Testo vigente dal 1 marzo 1988

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 123/1969

    Questione infondata
    11 luglio 1969

    Non è in contrasto con gli artt. 3 e 37 della Costituzione il principio, discrezionalmente fissato dal legislatore in termini di generalità, che l'uomo possa essere licenziato quando abbia raggiunto l'età di 60 anni e la donna di 55 anni, ed abbiano maturato il diritto a pensione. Ed invero, il fatto di poter utilizzare le prestazioni della donna fino a 55 anni, piuttosto che fino a 60, tenendo conto della costituzione, della capacità, della resistenza a particolari lavori faticosi, del rendimento e di altri fattori, che si compendiano nel termine attitudine, importa una valutazione tecnica normalmente consentita al legislatore; al quale la norma costituzionale rimette altresì il potere, onde salvaguardare l'essenzialità della funzione familiare della donna, di fare alla medesima un trattamento differenziato per la cura dei correlativi interessi. E se il legislatore è partito del presupposto che la attitudine al lavoro in via di massima, viene meno nella donna prima che nell'uomo, in genere di maggior resistenza fisica e che la lavoratrice, raggiunto il cinquantacinquesimo anno di età, è opportuno torni ad accudire esclusivamente alla famiglia, non può dirsi che in siffatta valutazione sia stato irrazionale o arbitrario. La necessità, poi, di adottare principi uniformi per tutte le svariate categorie di donne lavoratrici, nel vasto campo dell'assicurazione generale obbligatoria non consentendo, per ovvi motivi la distinzione tra lavoro e lavoro e fra condizioni soggettive, giustifica logicamente la fissazione di un unico limite di età, quello di 55 anni, perché la donna acquisti il diritto a pensione. (Fattispecie in tema dell'art. 140 T.U. delle leggi sui servizi di riscossione delle imposte dirette, approvato com. D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, il quale dispone che gli impiegati delle esattorie, vengono mantenuti in servizio fino al cinquantacinquesimo anno di età, se donne, e fino al sessantesimo anno di età, se uomini).

    Art. 3 cost. · Art. 37 cost. · Art. 140 Testo unico servizi della riscossione delle imposte dirette

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 1988

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

    Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art140 · fonte del testo

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