Corte costituzionale

Ordinanza n. 811/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1988 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge

della Regione Sicilia 21 agosto 1984, n. 55, in relazione all'art.

140 del d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858 "Nuove norme per la gestione

del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia" (Suppl.

ord. Gazzetta Ufficiale 17 ottobre, n. 286), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanze emesse il 9 maggio e il 16 luglio 1985 dal Pretore di

Vittoria nei procedimenti civili vertenti tra Belfiore Giovanni e

Raffo Francesco e la S.p.A. SOGESI, iscritte ai nn. 58 e 59 del

registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 5 dicembre 1986 dal Pretore di Adrano nel

procedimento civile vertente tra Marchese Francesco e la S.p.A.

SOGESI, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie

speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione di Marchese Francesco nonché l'atto

di intervento della Regione Sicilia;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che in due procedimenti civili contro la S.p.a. SOGESI,

promossi, il primo, da Francesco Raffo ed il secondo da Giovanni

Belfiore, il Pretore di Vittoria con due ordinanze rispettivamente

del 9 maggio e del 16 luglio 1985, ha dichiarato rilevante e non

manifestamente infondata - in riferimento all'art.17 lett. f dello

Statuto regionale - la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 della legge regionale siciliana 21 agosto 1984 n.55 che,

nel dettare la disciplina del conferimento delle esattorie siciliane

alla SOGESI, ha subordinato la conferma del personale in servizio

presso le singole esattorie alla condizione che lo stesso risultasse

iscritto, alla data del 31 dicembre 1983, al fondo di previdenza

degli impiegati esattoriali;

che, secondo il giudice rimettente, la norma regionale impugnata

non rispetterebbe la tutela minima garantita al personale delle

esattorie dall'art.140, primo comma, del d.P.R. 15 maggio 1963 n.858,

che attribuisce il diritto al mantenimento in servizio ai dipendenti

delle esattorie, i quali, alla scadenza o cessazione del contratto di

esattoria o ricevitoria, risultino iscritti da almeno tre mesi al

fondo di previdenza;

che, pertanto, sarebbe violato l'art. 17 lett. f) dello Statuto

regionale secondo cui le leggi regionali siciliane in materia di

rapporti di lavoro devono rispettare "i minimi stabiliti dalle leggi

dello Stato";

che nessuna delle parti del giudizio a quo si è costituita,

mentre ha spiegato intervento il Presidente della Giunta regionale

della Regione siciliana, concludendo per l'infondatezza della

questione;

che, nel procedimento civile tra Francesco Marchese e la S.p.a.

SOGESI, il Pretore di Adrano, con ordinanza del 5 dicembre 1986, ha

dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge

regionale siciliana 21 agosto 1984 n. 55 per violazione dell'art. 17

lett. f) dello Statuto della Regione siciliana, in relazione all'art.

140 del d.P.R. 15 maggio 1963 n. 858, e dell'art. 3 Cost.;

che, secondo il giudice rimettente, la norma impugnata -

istituendo per i dipendenti delle esattorie siciliane un regime di

stabilità del posto di lavoro meno favorevole di quello previsto in

generale dall'art.140 del d.P.R. n. 858 del 1963 - violerebbe uno dei

principi cui si è informata la legislazione statale in materia di

rapporti di lavoro, ponendosi in contrasto con l'art. 17 lett. f)

dello Statuto della Regione Siciliana, e sarebbe altresì lesiva

dell'art. 3 Cost., in quanto, da un lato, discriminerebbe

arbitrariamente i dipendenti esattoriali a seconda della loro data di

iscrizione al fondo di previdenza e, dall'altro, riserverebbe agli

impiegati delle esattorie siciliane un trattamento

ingiustificatamente deteriore rispetto a quello del personale delle

esattorie operante nel restante territorio nazionale;

che si è costituito dinanzi a questa Corte Francesco Marchese,

svolgendo considerazioni adesive a quelle contenute nell'ordinanza di

rinvio e chiedendo che venga dichiarata l'illegittimità

costituzionale della norma impugnata;

che le cause possano essere riunite avendo il medesimo oggetto;

Considerato che l'art. 17 lett. f) dello Statuto della Regione

Siciliana prevede la competenza legislativa concorrente

dell'Assemblea regionale in materia di "rapporti di lavoro,

previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle

leggi dello Stato";

che la previsione contenuta nell'art. 140, primo comma, del

d.P.R. 15 maggio 1963 n. 858 si caratterizza come norma particolare

di settore che non riveste i caratteri di principio generale

vincolante la legislazione regionale siciliana in materia di rapporti

di lavoro;

che il richiamo contenuto nell'art. 17 lett. f) dello Statuto

regionale alla necessità che il legislatore regionale osservi, in

materia di lavoro, "i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato" va

riferito ai trattamenti minimi contrattuali e non anche ai termini

previsti da leggi regionali per l'acquisizione, da parte dei

lavoratori, di determinati diritti;

che, pertanto, la disposizione impugnata non risulta in alcun

modo lesiva dell'art. 17 lett. f) dello Statuto della Regione

Siciliana;

che neppure può dirsi violato l'art. 3 Cost. in quanto la

Regione Siciliana, nell'esercizio della sua discrezionalità

legislativa, ha dettato una disciplina del mantenimento in servizio

dei dipendenti delle esattorie siciliane che riflette peculiari

esigenze di rinnovamento della gestione delle imposte dirette in

Sicilia e, in questo quadro, ha operato scelte non arbitrarie sul

tempo di acquisizione del diritto al mantenimento del rapporto di

servizio da parte del personale esattoriale;

che per queste ragioni le questioni proposte vanno dichiarate

manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Siciliana 21

agosto 1984 n. 55, sollevata, in riferimento all'art. 17 lett. f)

dello Statuto della Regione Siciliana, dal Pretore di Vittoria con le

ordinanze in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge della Regione

Siciliana 21 agosto 1984 n. 55, sollevata, in riferimento agli artt.

17 lett. f) dello Statuto della Regione Siciliana e 3 Cost., dal

Pretore di Adrano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:811 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari