In caso di cessazione dal servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette dopo almeno dieci anni di contribuzione effettiva al Fondo, l'iscritto, che non abbia ancora raggiunto i requisiti di contribuzione e di eta' per il diritto alla pensione di vecchiaia, puo' chiedere di continuare volontariamente la contribuzione al Fondo medesimo. L'iscritto che non si rioccupi in attivita' soggetta allo obbligo dell'assicurazione per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti o di forme sostitutive della stessa, non puo' effettuare la prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo ai sensi del precedente comma, se non effettua contemporaneamente la prosecuzione nell'anzidetta assicurazione obbligatoria. Sono esclusi dalla facolta' della prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo coloro che sono iscritti al Fondo stesso per la prima volta dopo compiuto, il 50° anno di eta'. La domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo e' valida anche per la prosecuzione volontaria dei versamenti di contributo nell'assicurazione obbligatoria e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro. L'autorizzazione alle prosecuzioni volontarie e' unica e decorre dal primo giorno del trimestre in corso alla data della domanda.

Testo vigente dal 23 aprile 1958

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art16 · fonte del testo

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