Corte costituzionale

Sentenza n. 123/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1969 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 140 del testo

unico delle leggi sui servizi di riscossione delle imposte dirette,

approvato con D.P.R. 15 maggio 1963 n. 858, promosso con ordinanza

emessa il 22 dicembre 1967 dalla Corte d'appello di Palermo nel

procedimento civile vertente tra Parrino Maria, la Cassa centrale di

risparmio per le provincie siciliane e l'Assessorato per le finanze

della Regione siciliana, iscritta al n. 40 del Registro ordinanze 1968

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 20

aprile 1968.

Visti gli atti di costituzione di Parrino Maria e dell'Assessorato

per le finanze della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 21 maggio 1969 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per l'Assessorato regionale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel giudizio instaurato davanti il tribunale di Palermo contro la

Cassa di risparmio per le provincie siciliane, l'attrice Parrino Maria

deduceva che il suo licenziamento all'età di 55 anni per raggiunti

limiti di età, doveva essere considerato illegittimo, avendo essa

diritto a rimanere in servizio fino al raggiungimento dell'età di 65

anni, a sensi dell'art. 2 della legge regionale 15 aprile 1953, n. 29.

Chiedeva inoltre che, qualora si dovesse ritenere applicabile la norma

dell'art. 140 del testo unico delle leggi sui servizi di riscossione

delle imposte dirette, approvato con D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, il

quale dispone il licenziamento dei dipendenti all'età di 55 anni se

donne e di 60 anni se uomini, fosse rimessa alla Corte costituzionale

la decisione sulla legittimità di detto articolo, che fissa limiti di

tempo diversi per gli impiegati di sesso maschile e per quelli di sesso

femminile in contrasto con gli artt. 3 e 37 della Costituzione, che

stabiliscono parità di diritti fra uomo e donna in tema di rapporti di

lavoro.

Il tribunale di Palermo, ritenuto applicabile nella specie il detto

art. 140, nonché manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale, con sentenza del marzo 1967 rigettava le istanza

dell'attrice. Ma nel giudizio di secondo grado la Corte d'appello di

Palermo, con ordinanza del 22 dicembre 1967, ribadiva l'applicabilità

dell'art. 140, e sollevava la questione di legittimità costituzionale

di tale norma, conformemente alla istanza della Parrino.

La Corte d'appello osserva che l'art. 37 della Costituzione,

secondo il quale la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a

parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore,

è un corollario dell'art. 3 della Costituzione, cioè una applicazione

- nel campo del rapporto di lavoro - del principio che tutti i

cittadini hanno gli stessi diritti senza distinzione di sesso. Detto

art. 37 parifica la donna all'uomo in ordine ad ogni diritto derivante

dal ranporto di lavoro, compreso quello della durata di esso. Una

disparità di trattamento come quella praticata dalla norma impugnata,

potrebbe consentirsi soltanto con riferimento alle differenti facoltà

attitudinarie dell'uomo e della donna, anche in relazione all'affermato

più precoce decadimento fisico di questa e, quindi, al minore

rendimento. Ma questa affermazione, scientificarnente inconsistente,

non può comunque avere rilevanza in tema di lavoro poco gravoso, come

quello esplicato da un impiegato, le cui mansioni non richiedono

particolare vigoria o speciali attitudini. L'ordinanza è stata

regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 102 del 20 aprile 1968.

Nel giudizio innanzi questa Corte si è costituita la Parrino Maria

ed è intervenuto l'Assessorato per le finanze della Regione siciliana,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura dello Stato ha chiesto che la questione sia dichiarata

infondata, osservando che - secondo la giurisprudenza di questa Corte -

una volta accertata l'esistenza di un dato di fatto o di uno stato di

cose sui quali la legge fondi una disparità di trattamento tra i

cittadini, il giudizio di legittimità non investe le conseguenze che

il legislatore stesso tragga da tale dato di fatto o da tale stato di

cose. Il legislatore può legittimamente valutare, ai fini di una

discriminazione, il più o meno precoce decadimento fisico della donna

rispetto all'uomo sulla base sia del dato fisiologico della diversità

di sesso, sia in relazione al migliore funzionamento degli uffici.

L'art. 140 del testo unico del 1963 ha assorbito la norma dell'art.

21 della legge 2 aprile 1958, n. 377 (Nuova disciplina del fondo di

previdenza degli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle

imposte dirette) che ha abbassato i limiti di età per il godimento del

diritto a pensione a 60 anni per gli uomini ed a 55 per le donne.

Questa legge ha operato in tal senso in quanto il Fondo ha assunto un

carattere integrativo, anziché sostitutivo, dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in armonia

con l'esigenza, man mano affermatasi, di ricondurre tutti i lavoratori

alla mutualità generale. Di conseguenza, le condizioni ed i requisiti

per il diritto a pensione verso il fondo dovevano essere gli stessi di

quelli richiesti per il diritto a pensione nella cennata assicurazione,

a termini dell'art. 9 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636.

Qualora si dovesse ritenere fondata la questione proposta,

dovrebbero di riflesso essere dichiarati incostituzionali il suindicato

art. 9, l'art. 21 della legge n. 377 del 1958, nonché gli articoli di

tutte le altre leggi speciali, che prevedono per determinate categorie

di lavoratori limiti differenziati di età fra uomini e donne per la

liquidazione della pensione. Ma ciò significherebbe violare lo spirito

del combinato disposto degli artt. 37 e 38 della Costituzione ed - al

limite - lo stesso art. 32, giacché almeno nella generalità dei casi,

sarebbe un vero e proprio attentato alla salute della donna lavoratrice

pretendere che essa presti (o possa prestare) un servizio, spesso

gravoso e logorante, fino all'età in cui tale servizio viene reso

dall'uomo. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza della Corte d'appello di Palermo solleva la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 del testo unico

delle leggi sui servizi di riscossione delle imposte dirette, approvato

con D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, in quanto - disponendo che vengano

mantenuti in servizio gli impiegati delle esattorie fino al 55 anno di

età, se donne, ed al 60 anno, se uomini - violerebbe gli artt. 3 e 37

della Costituzione, i quali garantiscono alla donna lavoratrice parità

di diritti rispetto al lavoratore.

La questione non è fondata.

2. - Occorre preliminarmente porre in rilievo che il fondo di

previdenza per i dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte

dirette - riordinato con la legge 2 aprile 1958, n. 377 - ha assunto la

struttura di una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della

previdenza sociale, e si è uniformato ai princi'pi della assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Pertanto,

l'art. 21 della suindicata legge n. 377 del 1958 dispone - in

conformità con l'art. 9 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n.

636, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria

generale - che gli iscritti al fondo hanno diritto alla pensione quando

possano far valere almeno 15 anni di contribuzione ed abbiano compiuto

l'età di 60 anni se uomini e di 55, se donne.

L'art. 140 del testo unico n. 858, del 1963, che è stato

impugnato, disciplina la posizione dei dipendenti delle esattorie o

ricevitorie, nel momento della scadenza o della cessazione del

contratto di esattoria, disponendo che il personale iscritto al fondo

ha diritto di essere mantenuto in servizio senza soluzione di

continuità. Non hanno tuttavia tale diritto quegli impiegati che

abbiano raggiunto l'età di 60 anni se uomini e di 55 se donne ed

abbiano maturato il diritto a pensione. Qualora all'età sopraindicata

essi non abbiano ancora maturato tale diritto sono mantenuti in

servizio fino a quando lo maturino, ma non oltre i cinque anni.

Pertanto, diritto al mantenimento in servizio e diritto alla pensione

sono intimamente legati: il primo cessa quando sorge il secondo; per

l'uno e per l'altro identica è l'età di 60 o di 55 anni.

3. - Secondo l'art. 37 della Costituzione, la donna ha gli stessi

diritti e - a parità di lavoro - le stesse retribuzioni che spettano

al lavoratore. Sostanzialmente viene applicato in materia di lavoro il

principio di eguaglianza di fronte alla legge, senza distinzione di

sesso, proclamato in via generale dall'articolo 3.

Vale pertanto anche in questa materia quanto ha già costantemente

ritenuto questa Corte, che cioè la Costituzione non vuole un

livellamento generale, né una eguaglianza meccanicamente applicata, ma

- tenendo conto delle esigenze dell'ordine giuridico e sociale - non si

può prescindere dalla ragionevole differenziazione di rapporti e di

situazioni. In riferimento ad obbiettive diversità, sarebbe infatti

contrario al principio di eguaglianza un trattamento non differenziato.

Alla stregua di tali considerazioni, la Corte ritiene che non è

né irrazionale né arbitrario il principio, discrezionalmente fissato

dal legislatore, in termini di generalità, che l'uomo possa essere

licenziato quando abbia raggiunto l'età di 60 anni e la donna quella

di 55 anni, ed abbiano maturato il diritto a pensione. Già è stato

rilevato che sussistono innegabilmente particolari attitudini, che

rendono i cittadini dell'uno o dell'altro sesso idonei a determinati

uffici, e di tali attitudini il legislatore può tenere

discrezionalmente conto (sentenza n. 56 del 1958).

Anche l'ordinanza di rimessione riconosce che un criterio

obbiettivamente attitudinario può essere ammesso come giusta causa di

differenziato trattamento fra uomo e donna. Orbene, il fatto di potere

utilizzare le prestazioni della donna fino a 55 anni, piuttosto che

fino a 60, tenendo conto della costituzione, della capacità, della

resistenza a particolari lavori faticosi, del rendimento e di altri

fattori, che si compendiano nel termine attitudine, importa una

valutazione tecnica, normalmente consentita al legislatore. Necessità

di adottare principi uniformi per tutte le svariate categorie di donne

lavoratrici, nel vasto campo della assicurazione obbligatoria generale,

non consente evidentemente la distinzione fra lavoro e lavoro, oppure

fra condizioni soggettive, - anche per non creare inutili e dannose

discriminazioni nello stesso ufficio o nella stessa fabbrica - sicché

il legislatore razionalmente ha ritenuto di adottare un unico criterio

generale, fissando l'età di 55 anni perché la donna acquisisca il

diritto a pensione. E, se il legislatore è partito dal presupposto che

la attitudine al lavoro, in via di massima, viene meno nella donna

prima che nell'uomo, in genere di maggiore resistenza fisica, non può

dirsi che siffatta valutazione del legislatore sia arbitraria.

4. - Per altro, la norma impugnata non viola, sotto un diverso

profilo, il principio di parità di diritti della donna lavoratrice.

Ed invero, la norma costituzionale non afferma soltanto questa parità,

ma intende altresì salvaguardare l'essenzialità della funzione

familiare della donna. Perciò, rimette al legislatore il potere di

fare alla donna un trattamento differenziato, stabilendo condizioni di

lavoro che le permettano di curare gli interessi familiari. La Corte

ritiene che rientri fra questi poteri, sia pure in modo indiretto,

anche quello di limitare nel tempo il periodo in cui la donna venga

distratta dalle cure familiari e di consentire che, giunta ad una certa

età, essa torni ad accudire esclusivamente alla famiglia, con

l'apporto anche di quella pensione che le spetta. L'art. 37 fa

espressamente una riserva di legge per il limite minimo di età per il

lavoro salariato della donna; e le ragioni che suffragano tale riserva

possono, quando meno in parte, valere per la fissazione di un limite

massimo di età in connessione con l'assicurazione generale

obbligatoria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 140 del testo unico delle leggi sui servizi di riscossione

delle imposte dirette approvato con D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858

(mantenimento in servizio del personale delle esattorie e ricevitorie),

proposta in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, con

ordinanza della Corte di appello di Palermo del 22 dicembre 1967.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIEACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE.

ECLI:IT:COST:1969:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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