Art. 69-vicies
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]((Riduzione delle sanzioni amministrative in caso di violazioni relative a operazioni effettuate con strumenti di pagamento diversi dal contante)).
[2](( (articolo 2, comma 36-vicies ter, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)))
[3]1. ((L'ammontare delle sanzioni previste dagli articoli 27, 30 e 31 e' ridotto alla meta' per gli esercenti imprese o arti e professioni, con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attivita' utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026
