Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 131). Fonte: art. 131, comma 1, d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027»).

[1]Definizione e pagamento delle somme dovute

[2](articolo 48-ter del decreto legislativo n. 546 del 1992) 8

[3]1. ((In caso di perfezionamento della conciliazione, ferma restando la riduzione delle sanzioni prevista dall'articolo 69-trices del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 99 o di redazione del processo verbale di cui agli articoli 100 e 101.)) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141)). 3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo o, nei casi di cui ((all'articolo 295 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)), all'intimazione ad adempiere al pagamento delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche' della sanzione ((nella misura prevista dall'articolo 69-tricies bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173)). 4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione ((dall'articolo 353 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141

8

Il D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera f)) che "all'articolo 102: 1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «ex articolo 48-ter» sono inserite le seguenti «, commi 2,3 e 4»".

Testo vigente dal 7 agosto 2026

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 2024 al 7 agosto 2026. 118 parole tolte, 85 parole aggiunte.

1. tolto: Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in aggiunto: In caso di perfezionamento della conciliazione tolto: nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione. 2. Ilaggiunto: , ferma restando la riduzione delle sanzioni prevista dall'articolo 69-trices del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rataaggiunto: , deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 99 o di redazione del processo verbale di cui agli articoli 100 e 101. aggiunto: 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141. 3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle … successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo o, nei casi di cui all'articolo tolto: 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, aggiunto: 295 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, all'intimazione ad adempiere al pagamento delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche' della sanzione tolto: di cui all'articolo 38 aggiunto: nella misura prevista dall'articolo 69-tricies bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, tolto: aumentata della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta aggiunto: di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo tolto: 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 aggiunto: 353 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141

    Il D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera f)) che "all'articolo 102: 1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «ex articolo 48-ter» sono inserite le seguenti «, commi 2,3 e 4»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175~art102 · fonte del testo

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