Art. 369
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Le farmacie, per le quali sia stato riconosciuto il diritto di continuare l'esercizio a norma del primo comma del precedente articolo, possono essere trasferite, per una volta tanto, per atto tra vivi o per successione, a condizione che il trapasso della farmacia sia fatto a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale. Nel caso di successione, il trapasso della farmacia puo' avvenire anche a favore del figlio o di uno dei figli del titolare premorto, sebbene non farmacista, purche' sia avviato agli studi farmaceutici o almeno inscritto all'ultimo anno di scuola media di secondo grado. Il trapasso della farmacia, a qualunque titolo avvenga, deve essere comunicato al prefetto, il quale, accertata l'osservanza delle prescrizioni sopradette, riconosce l'avvenuto trasferimento dell'esercizio della farmacia al nome del nuovo titolare. L'autorizzazione, data dal prefetto al nuovo titolare della farmacia, e' strettamente personale e non puo' essere ceduta o trasferita ad altri. Quando si tratti di successione a favore di figli, che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, il prefetto concede la gestione provvisoria della farmacia fino al completamento degli studi farmaceutici. Durante la gestione provvisoria della farmacia si applirano alla medesima le disposizioni di cui all'articolo 379.
Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 8 febbraio 1941
