Art. 220
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I progetti per le costruzioni di nuove case, urbane o rurali, quelli per la ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni, che comunque possono influire sulle condizioni di salubrita' delle case esistenti, debbono essere sottoposti al visto del podesta', che provvede previo parere dell'ufficiale sanitario e sentita la Commissione edilizia.
Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 1 gennaio 2002
