Articolo abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Articolo abrogato. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Articolo abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Articolo abrogato. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
In tema di imposizione di servitù di elettrodotto le operazioni demandate alla competenza del Genio civile si inseriscono nel procedimento amministrativo di esproprio e vengono compiute quando non è ancora sorto alcun rapporto processuale fra espropriante ed espropriato e prima quindi che possa essere investita l'autorità giudiziaria. Nessun rilievo costituzionale ha pertanto la circostanza che per gli impianti elettrici, in forza dell'art. 33, terzo comma, del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, la stima dei beni venga demandata al Genio civile o, se i lavori debbono essere eseguiti da una amministrazione statale, all'ufficio tecnico di questa. L'art. 34 della legge sulle espropriazioni, stabilendo, secondo la costante interpretazione della dottrina e della giurisprudenza, che la stima dei beni da espropriare compiuta in via amministrativa spiega nel successivo eventuale giudizio di opposizione gli effetti di una perizia giudiziaria, non importa per l'espropriato preclusione del diritto di difesa ed esclusione del sindacato giurisdizionale. Nel giudizio di impugnazione della perizia, non essendo infatti posti limiti, ne' espressamente ne' implicitamente, ai normali poteri di istruttoria e di decisione dell'autorità giudiziaria, e conservando il giudice gli stessi poteri che gli competono nei confronti di qualsiasi perizia, compreso quello di ordinare, con apprezzamento incensurabile in cassazione, il rinnovo delle operazioni e di affidarlo al consulente che ritenga più idoneo, le parti, nel far valere le loro ragioni, non incontrano altri ostacoli oltre a quelli derivanti dalle comuni regole del processo civile.
Art. 34 Sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica · Art. 33 Testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici · Art. 24 cost. · Art. 113 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art33 · fonte del testo
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