Art. 167
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((E' data facolta' al Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanita', di stabilire a quali delle specialita' medicinali debba essere applicata, per quanto concerne la vendita al pubblico, la disposizione contenuta nella lettera c) dell'art. 123, relativa all'obbligo da parte del farmacista della conservazione della ricetta originale nel caso di somministrazione di veleni. E' data altresi' facolta' al Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanita', di sottoporre all'obbligo della presentazione di ricetta medica la vendita di specialita' medicinali la cui somministrazione, o per la loro composizione o per l'indicazione di uso, richieda speciale cautela. Il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' inoltre subordinare all'obbligo della presentazione di ricetta medica, rinnovata volta per volta, la vendita di specialita' medicinali il cui uso continuato possa determinare stati tossici. I medici chirurghi ed i veterinari, che prescrivono le specialita' sottoposte all'obbligo di cui al comma precedente, debbono indicare chiaramente nelle ricette, da scriversi con mezzo indelebile, il cognome, nome e domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in lettere la dose della specialita' prescritta e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma. La ricetta dovra' essere conservata dal farmacista)).
Testo in vigore dal 22 gennaio 1943 al 1 ottobre 1991
