Art. 167
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E' data facolta' al Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanita', di stabilire a quali delle specialita' medicinali debba essere applicata, per quanto concerne la vendita al pubblico, la disposizione contenuta nella lettera c) dell'art. 123, relativa all'obbligo da parte del farmacista della conservazione della ricetta originale nel caso di somministrazione di veleni.
Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 22 gennaio 1943
