((Almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del Ministero della sanita', e' stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali, sentito il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti)). ((COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 9 OTTOBRE 1964, N. 990)). E' vietata la vendita al pubblico di medicinali a prezzo diverso da quello indicato nella tariffa. La tariffa indica lo sconto che i farmacisti debbono concedere, sui prezzi stabiliti, agli enti pubblici o privati, ' aventi finalita' di assistenza o beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla somministrazione dei medicinali agli aventi diritto. Il prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili o organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini, nonche' dei sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli semplici e derivati, deve essere segnato sull'etichetta. E' vietata la vendita al pubblico delle specialita' medicinali e dei prodotti suddetti a prezzo diverso da quello segnato sull'etichetta. Il divieto non si applica alle forniture fatte agli enti indicati nel 3° comma. ((Il Ministro per la sanita')), con proprio decreto, determina la misura dello sconto da concedersi agli enti predetti. Il contravventore alle disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a duemila e, in caso di recidiva, anche con l'arresto fino a un mese. Indipendentemente dall'azione penale il prefetto puo' ordinare la chiusura fino ad un mese della farmacia; in caso di recidiva, puo' dichiarare la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio a termini dell'art. 113.

Testo vigente dal 12 novembre 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 29/1957

    Questione infondata
    26 gennaio 1957

    La questione di legittimità costituzionale della disposizione dell'art. 125 del T.U. delle leggi sanitarie, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528, che sancisce il divieto di vendere al pubblico specialità medicinali a prezzo diverso da quello segnato sull'etichetta, non è fondata, perché tale norma non si ricollega al principio dell'art. 41 della Costituzione (che regola i rapporti economici e in particolare l'iniziativa economica privata) ma a quello dell'art. 32, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo.

    Art. 41 cost. · Art. 125 Testo unico sanitarie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 novembre 1964

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1944 al 12 novembre 1964. 49 parole tolte, 50 parole aggiunte.

tolto: Le tariffe dei medicinali per la vendita al pubblico, proposte dai rappresentanti provinciali delle categorie interessate, sono stabilite per ciascuna provincia dal Prefetto, con proprio decreto, sentito il Consiglio Provinciale di Sanita'. Per le successive modifiche che comportino maggiorazione delle tariffe dovra' essere chiesta l'autorizzazione del Ministero dell'Internoaggiunto: Almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del Ministero della sanita', e' stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali, sentito il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti. COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 9 OTTOBRE 1964, N. 990. E' vietata la vendita al pubblico di medicinali a prezzo diverso da quello … si applica alle forniture fatte agli enti indicati nel 3° comma. Il Ministro per tolto: l'interno aggiunto: la sanita', con proprio decreto, determina la misura dello sconto da concedersi agli enti predetti. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art125 · fonte del testo

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