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((Ogni anno, a cura del Ministero dell'interno, e' pubblicata la tariffa dei medicinali per la vendita al pubblico. E' vietata la vendita al pubblico di medicinali a prezzo diverso da quello indicato nella tariffa. La tariffa indica lo sconto che i farmacisti debbono concedere, sui prezzi stabiliti, agli enti pubblici o privati, ' aventi finalita' di assistenza o beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla somministrazione dei medicinali agli aventi diritto. Il prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili o organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini, nonche' dei sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli semplici e derivati, deve essere segnato sull'etichetta. E' vietata la vendita al pubblico delle specialita' medicinali e dei prodotti suddetti a prezzo diverso da quello segnato sull'etichetta. Il divieto non si applica alle forniture fatte agli enti indicati nel 3° comma. Il Ministro per l'interno, con proprio decreto, determina la misura dello sconto da concedersi agli enti predetti. Il contravventore alle disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a duemila e, in caso di recidiva, anche con l'arresto fino a un mese. Indipendentemente dall'azione penale il prefetto puo' ordinare la chiusura fino ad un mese della farmacia; in caso di recidiva, puo' dichiarare la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio a termini dell'art. 113)).

Testo in vigore dal 18 giugno 1941 al 29 aprile 1944

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 29/1957

    Questione infondata
    26 gennaio 1957

    La questione di legittimità costituzionale della disposizione dell'art. 125 del T.U. delle leggi sanitarie, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528, che sancisce il divieto di vendere al pubblico specialità medicinali a prezzo diverso da quello segnato sull'etichetta, non è fondata, perché tale norma non si ricollega al principio dell'art. 41 della Costituzione (che regola i rapporti economici e in particolare l'iniziativa economica privata) ma a quello dell'art. 32, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo.

    Art. 41 cost. · Art. 125 Testo unico sanitarie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 giugno 1941

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 18 giugno 1941. 68 parole tolte, 122 parole aggiunte.

Ogni tolto: due anni aggiunto: anno, a cura del Ministero dell'interno, e' pubblicata la tariffa dei medicinali per la vendita al pubblico. tolto: I prezzi indicati nella tariffa non possono essere superati. Su tali prezzi e' stabilito lo sconto minimo aggiunto: E' vietata la vendita al pubblico di medicinali a prezzo diverso da quello indicato nella tariffa. La tariffa indica lo sconto che i farmacisti debbonotolto: , in ogni caso, concedere alle Amministrazioni pubbliche e private tenute aggiunto: concedere, sui prezzi stabiliti, agli enti pubblici o privati, ' aventi finalita' di assistenza o beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, aggiunto: contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione tolto: alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri, e che abbiano, comunque, carattere di opere di assistenza e beneficenzaaggiunto: , alla somministrazione dei medicinali agli aventi diritto. Il prezzotolto: , cui possono essere venduti al pubblico le aggiunto: di vendita al pubblico delle specialita' medicinali, tolto: i aggiunto: dei prodotti opoterapici e biologici, tolto: i fermenti solubili e aggiunto: dei fermenti solubili o organizzati e, in genere, aggiunto: di tutti i prodotti affini, nonche' tolto: i aggiunto: dei sieri, vaccini, virus, tossine, tolto: arseno-benzoli aggiunto: arsenobenzoli semplici e derivatiaggiunto: , deve essere segnato sull'etichetta. tolto: Il contravventore aggiunto: E' vietata la vendita al pubblico delle specialita' medicinali e dei prodotti suddetti a prezzo diverso da quello segnato sull'etichetta. Il divieto non si applica alle forniture fatte agli enti indicati nel 3° comma. Il Ministro per l'interno, con proprio decreto, determina la misura dello sconto da concedersi agli enti predetti. Il contravventore alle disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a duemila e, in caso di recidiva, anche con l'arresto fino a un mese. Indipendentemente dall'azione penaletolto: , il prefetto puo' ordinare la chiusura fino tolto: a aggiunto: ad un mese della farmacia; in caso di recidivaaggiunto: , puo' dichiarare la decadenza tolto: dall'autorizzazione all'esercizio ai aggiunto: dell'autorizzazione all'esercizio a termini dell'art. 113.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art125 · fonte del testo

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