E' vietata ogni forma di propaganda e di pubblicita' presso il pubblico dei farmaci sottoposti all'obbligo della presentazione di ricetta medica e comunque di quelli contenuti nel prontuario terapeutico approvato con il decreto ministeriale 19 ottobre 1976, e successive modificazioni ed integrazioni. Sino a quando la materia non sara' disciplinata dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, il Ministro della sanita' determina con proprio decreto i limiti e le modalita' per la propaganda e la pubblicita' presso il pubblico dei farmaci diversi da quelli indicati nel precedente comma, tenuto conto delle direttive in materia della Comunita' economica europea e del programma biennale per l'informazione scientifica sui farmaci di cui al successivo articolo 7.

Testo vigente dal 26 agosto 1978

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-08-05;484~art6 · fonte del testo

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