Corte costituzionale

Sentenza n. 29/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1957 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 125 T.U.

delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, promosso con l'ordinanza

31 luglio 1956 del Pretore di Reggio Calabria nel procedimento penale a

carico di Labate Luigi Riccardo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1956 ed iscritta al n. 263 del

Reg. ord. 1956.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1956 la relazione del

Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Elio Vitucci per

il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La questione di legittimità costituzionale, oggetto del presente

giudizio promosso con l'ordinanza 31 luglio 1956 del Pretore di Reggio

Calabria, notificata il 18 agosto 1956, comunicata ai Presidenti delle

due Camere del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, è

stata sollevata dai difensori, con l'adesione del Pubblico Ministero,

nel corso del procedimento penale a carico di Labate Luigi Riccardo,

imputato della contravvenzione preveduta dall'art. 125 T.U. delle leggi

sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre

1942, n. 1528, per avere venduto, nella propria farmacia, "Amaro

Giuliani sciroppo" a prezzo inferiore a quello indicato sull'etichetta,

in Reggio Calabria il 29 febbraio 1956. Si assume, in proposito, che

il divieto di vendere al pubblico specialità medicinali e determinati

prodotti a prezzo diverso da quello segnato sull'etichetta, contenuto

nel sesto comma del precisato art. 125, contrasterebbe con la norma

dell'art. 41 della Costituzione, secondo la quale "l'iniziativa

economica privata è libera" (primo comma) e "non può svolgersi in

contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla

sicurezza, alla libertà, alla dignità umana" (secondo comma).

In conseguenza, è stato chiesto, e il Pretore ha disposto, la

sospensione del procedimento penale e la trasmissione degli atti alla

Corte costituzionale, perché decida sulla questione di legittimità

ritenuta dalla su indicata ordinanza non manifestamente infondata,

senza peraltro specificare i motivi.

Nel giudizio, in questa sede, l'imputato non si è costituito. Vi

è stato, però, intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso come per legge (artt. 20 e 25 della legge 11

marzo 1953, n. 87) dall'Avvocatura generale dello Stato; la quale

sostiene che la norma denunciata è costituzionalmente legittima,

perché l'art. 41 della Costituzione, avendo per oggetto la mera

attività economica dei privati, non può riferirsi all'attività del

farmacista, a carattere eminentemente professionale e il cui aspetto

economico è del tutto secondario. Prosegue l'Avvocatura dello Stato:

che l'obbligo di non vendere i medicinali se non al prezzo indicato

nella tariffa (ovvero sulla etichetta) troverebbe la sua ragione

d'essere nel presupposto che il farmacista non è un intermediario che

agevola la circolazione dei beni nel modo che gli sembra più

opportuno, ritraendo dalla sua capacità di commerciante il maggior

lucro possibile, ma un professionista nella posizione privilegiata di

colui che ha diritto di non aver concorrenti entro un certo perimetro

ed entro un certo numero di abitanti (clienti potenziali). La norma

impugnata tende a tutelare il pubblico sia da speculazioni esose nei

casi di emergenza, sia dalle situazioni che potrebbero verificarsi in

regime di libera concorrenza. Invero, ove fosse consentita la corsa al

ribasso dei prezzi, ogni farmacista, per i prodotti che elabora,

preferirebbe le materie prime meno costose e meno pure; ogni

fabbricante di medicinali potrebbe mettersi per la stessa strada allo

scopo di battere nella concorrenza l'altro fabbricante. Il risultato

economico - commerciale d'un tale comportamento potrebbe apparire, a

prima vista, favorevole; ma il risultato terapeutico di medicamenti

creati per vincere il concorrente arrecherebbe nocumento non lieve alla

salute dei cittadini, che invece la Repubblica tutela come fondamentale

diritto dell'individuo e come interesse della stessa collettività.

Ma la norma denunciata sarebbe costituzionalmente legittima -

sempre ad avviso dell'Avvocatura dello Stato - anche a voler inquadrare

le vendita dei medicinali, ad opera del farmacista, tra le attività

economiche contemplate nell'art. 41 della Costituzione. Infatti la

norma ivi contenuta si propone lo scopo di armonizzare l'iniziativa

economica privata, libera in via di principio, con l'utilità sociale

ed il bene pubblico. Più precisamente: il secondo comma della

disposizione pone alla libera iniziativa economica il limite di non

contrastare l'utilità sociale e di non arrecar danno alla sicurezza,

alla libertà, alla dignità umana; mentre il terzo comma assoggetta la

stessa attività economica, pubblica e privata, a programmi e controlli

idonei a indirizzarla e coordinarla a fini sociali.

Come si è detto, prosegue ancora l'Avvocatura dello Stato, con

riferimento alla specie delittuosa che ha determinato l'ordinanza del

Pretore, la vendita dei medicinali a prezzo più basso di quello di

tariffa induce ad una situazione di pericolo per la sanità pubblica e

per la stessa vita dei cittadini. E conclude non esservi dubbio che il

divieto posto dall'art. 125 delle leggi sanitarie, in quanto diretto

alla tutela della pubblica sanità, non contrasta, anzi è

esplicitamente autorizzato dallo stesso art. 41 della Costituzione. Considerato in diritto :

L'organizzazione del servizio farmaceutico, se da un lato ha creato

al farmacista concessionario di una farmacia una posizione di

privilegio con l'eliminare la concorrenza entro determinati limiti

demografici e territoriali; dall'altro, trattandosi di un servizio di

pubblica necessità, ha imposto allo stesso farmacista l'obbligo di

svolgere la sua attività con l'adempimento delle prescrizioni dalle

leggi stabilite per questa particolare professione. Tra questi

obblighi vi è il divieto, penalmente sanzionato, di vendere al

pubblico specialità medicinali a prezzo diverso da quello segnato

sull'etichetta, ai sensi dei commi sesto e ottavo dell'art. 125 T.U.

delle leggi sanitarie, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528.

Tale norma, nel prescrivere il prezzo d'imperio, persegue lo scopo

di tutelare il pubblico sia da eventuali speculazioni, che potrebbero

verificarsi in caso di emergenza con la rarefazione dei medicinali; sia

da inconvenienti collegati al regime di libera concorrenza, che

porterebbe al ribasso dei prezzi e, inevitabilmente, alla preparazione

dei medicinali con materie prime meno costose, e perciò, con risultati

terapeutici che potrebbero recare nocumento alla salute dei cittadini.

Così precisata la ratio del precitato art. 125, la norma ivi

contenuta non può ricondursi nella sfera dell'art. 41 della

Costituzione, che regola rapporti economici e, in modo particolare, la

iniziativa economica privata; mentre risponde pienamente alla norma

costituzionale dell'art. 32, che "tutela la salute come fondamentale

diritto dell'individuo e interesse della collettività".

Ma la norma impugnata deve ritenersi costituzionale, anche se la

vendita di medicinali fatta dal farmacista possa riportarsi tra le

attività economiche considerate dall'art. 41 della Costituzione.

Questa disposizione, invero, enuncia sul piano costituzionale la

libertà economica nella sua fondamentale manifestazione di libertà di

iniziativa economica e privata, che si traduce nella possibilità di

indirizzare liberamente, secondo le proprie convenienze, la propria

attività nel campo economico. A tale libertà la Costituzione pone il

limite del pubblico interesse, in quanto l'iniziativa privata non può

svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, intesa come

conseguimento del bene comune.

Infine lo stesso Costituente autorizza di stabilire

legislativamente programmi e controlli, allo scopo di indirizzare e

coordinare l'attività economica ai fini sociali. L'iniziativa

economica privata viene così subordinata alle esigenze generali e

sociali determinate dalla legge.

Ciò posto, la fattispecie legale del citato art. 125, col comando

di non vendere medicinali a prezzo diverso da quello indicato

sull'etichetta, precisa che oggetto della tutela penale è la salute

della collettività, che potrebbe essere insidiata, come si è detto,

dalla vendita di medicinali a prezzo più basso di quello fissato.

Pertanto non è a dubitare, che il divieto contenuto nell'articolo

125 delle leggi sanitarie non è in contrasto con la norma

costituzionale dell'art. 41 e, nelle sue finalità, è pienamente

legittimato, come si è detto, dalla disposizione dell'art. 32 della

stessa Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del

Pretore di Reggio Calabria in data 31 luglio 1956 sulla legittimità

costituzionale della norma contenuta nell'art. 125, sesto e ottavo

comma, del T.U. leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.

1265, e modificato con la legge 7 novembre 1942, n. 1528, in

riferimento alla norma dell'art. 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA

ECLI:IT:COST:1957:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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