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Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto e' prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:

  • a)a denunziare al podesta' le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso;
  • b)a denunziare in modo circostanziato al medico provinciale, entro due giorni dall'accertamento, ogni caso di aborto, per il quale essi abbiano prestato la loro opera, o del quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione. La denunzia, il cui contenuto deve rimanere segreto, e fatta secondo le norme indicate dal regolamento e non esime il sanitario dall'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del Codice penale e dell'art. 4 del Codice di procedura penale:
  • c)a denunciare al podesta' e all'ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme;
  • d)a denunciare alle autorita' predette, entro due giorni dall'accertamento, i casi di lesione da essi osservati, da cui sia derivata o possa derivare una inabilita' al lavoro, anche parziale, di carattere permanente;
  • e)ad informare il medico provinciale e l'ufficiale sanitario dei fatti che possono interessare la sanita' pubblica. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cento a mille. L'autorita' giudiziaria comunica al prefetto, per estratto, la sentenza passata in giudicato.

Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 26 maggio 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art103 · fonte del testo

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