Alla denuncia di malattia o di lesione sono obbligati a provvedere i medici che per primi abbiano visitato gli ammalati. La denuncia deve essere fatta entro cinque giorni dalla data della visita su modulo fornito gratuitamente dall'Istituto assicuratore agli Ordini dei medici e dovra' contenere tutte le notizie ed indicazioni che consentano la piu' esatta individuazione della malattia o lesione presentata. Se si tratta di malattia o di lesione, ivi compresa la folgorazione, che abbia prodotto la morte o per la quale e' preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dalla visita o dalla constatazione della morte.

Testo vigente dal 6 marzo 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-02-20;93~art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari