Corte costituzionale

Sentenza n. 51/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1982 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 97r.d. 3269/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 65 del

d.P.R. 9 maggio 1950, n. 203 (Testo unico delle disposizioni

riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio) promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1975 dal Tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra Bonanomi Carla Stella e

l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 468 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 313 del 26 novembre 1975;

2) ordinanza emessa l'8 ottobre 1976 dalla Corte di Cassazione sul

ricorso proposto dalla curatela del fallimento s.p.a. G. L. Tondani

contro l'Esattoria Civica di Milano ed altro, iscritta al n. 66 del

registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 100 del 13 aprile 1977.

Visti l'atto di costituzione della curatela del fallimento Soc.

Tondani e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1981 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Enrico Biamonti per la curatela del fallimento Soc.

Tondani e l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il 15 settembre 1971 l'Esattoria delle Imposte di Milano

intimò a Bonanomi Carla Stella - quale acquirente di un immobile già

di proprietà, alla data del 29 marzo 1947, di Rossi Francesco - il

pagamento della somma di lire 13.663.325, dovuta dal Rossi medesimo a

titolo di imposta straordinaria progressiva sul patrimonio: ciò in

forza del privilegio speciale di cui all'art. 65 d.P.R. 9 maggio 1950

n. 203 (testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte

straordinarie sul patrimonio).

Con citazione del 15 febbraio 1972 la Bonanomi convenne avanti il

Tribunale di Milano l'Esattoria e l'Amministrazione finanziaria dello

Stato chiedendo dichiararsi infondata la intimazione.

L'adito Tribunale con ordinanza del 9 gennaio 1975 (comunicata il

24 marzo e notificata il 18 settembre 1975, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 313 del 26 novembre 1975 e iscritta al n. 468 registro

ordinanze 1975) sollevò d'ufficio, in riferimento all'art. 3 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 65 d.P.R. 203/1950

nella parte in cui questa norma - a differenza dell'art. 97 r.d. 30

dicembre 1923 n. 3269 e dell'art. 68 r.d. in pari data, n. 3270,

rispettivamente relativi all'imposta di registro ed a quella sulle

successioni - "non dispone che l'azione a garanzia del privilegio

spettante allo Stato per la riscossione dell'imposta si estingue nel

termine (decennale ordinario) posto dalla legge per domandare il

pagamento dell'imposta".

La rilevanza della questione è dal Tribunale ravvisata in ciò

che, pur non essendo nella specie prescritta l'obbligazione principale,

dovrebbe nondimeno la terza acquirente del bene essere assolta da ogni

pretesa e andare indenne da azione espropriativa se, conformemente ad

esigenze di uguaglianza rispetto al trattamento del terzo possessore in

altre ipotesi di privilegio fiscale, fosse a questo applicabile, anche

in materia di imposta straordinaria sul patrimonio, un autonomo termine

estintivo, che dovrebbe, secondo il Tribunale, essere quello decennale

ordinario (operante, in mancanza di diversa disposizione, per la

richiesta di pagamento dell'imposta straordinaria sul patrimonio).

Sulla non manifesta infondatezza della proposta questione il

Tribunale, premesso che, in linea di principio, il privilegio speciale

può essere esercitato senza altro limite di tempo che non sia quello

della prescrizione del credito garantito, osservava che l'art. 97 della

legge di registro ha posto, in deroga a tale principio, un autonomo

termine di estinzione dell'azione esecutiva privilegiata, soggiungendo

che la Corte costituzionale, con sentenza 141/1974, ha esteso tale

disciplina alla materia dell'imposta di successione, avendo ritenuto

irrazionale il diverso trattamento prima risultante dall'art. 68 della

relativa legge.

Il Tribunale - non senza aver ricordato che la Corte, nella

menzionata sentenza, argomentava anche dalle esigenze di certezza del

diritto e di sicurezza nella circolazione dei beni, quali ragioni

giustificatrici di una rigorosa delimitazione del termine entro cui

può essere esercitata l'azione esecutiva sul bene oggetto del

privilegio - ha osservato a) che non minore irrazionalità è dato

rilevare nel diverso trattamento riservato dalla legge alla materia

dell'imposta straordinaria sul patrimonio, "posto che la diversità dei

presupposti di imposta non esplica alcun rilievo rispetto al favore per

le esigenze finanziarie dello Stato, in funzione del quale è stabilito

il privilegio", b) che le esigenze di sicurezza nella circolazione dei

beni e di tutela del terzo acquirente "operano indifferentemente, quale

che sia la natura ed il campo di applicazione dell'obbligazione

tributaria, cui il privilegio accede".

Ha infine rilevato il giudice a quo che sotto lo specifico profilo

testé indicato (irragionevolezza del deteriore trattamento del terzo

possessore nella materia di cui trattasi rispetto a quello del terzo

possessore in materia di imposte di registro e successoria) la

questione di costituzionalità dell'art. 65 d.P.R. 203/1950 non è

stata affrontata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 210/1971,

la quale si è limitata ad affermare la legittimità del rinvio operato

dal legislatore fiscale alle generali norme del codice civile in tema

di privilegi, senza tener conto che lo stesso legislatore fiscale aveva

ritenuto di derogare a quella regolamentazione generale, ponendo un

autonomo termine di estinzione del privilegio in materia di imposta di

registro (disciplina successivamente estesa dalla Corte stessa

all'imposta di successione).

2. - In questa sede nessuna delle parti del giudizio a quo si è

costituita, mentre ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio

dei ministri con atto depositato il 29 settembre 1975, nel quale

l'Avvocatura generale dello Stato, richiamata a sostegno della

conclusione d'infondatezza della questione la sentenza 210/1971, ha

osservato che l'esigenza eguagliatrice, che indusse la Corte a ritenere

nella sentenza 141/1974 illegittima la non previsione, per l'imposta

sulle successioni, di un autonomo termine di decadenza dell'azione

esecutiva reale, non potrebbe operare relativamente all'analogo difetto

di tale previsione per l'imposta straordinaria sul patrimonio, in

quanto le imposte di registro e sulle successioni, entrambe relative a

trasferimenti, hanno struttura, funzione e disciplina affini, mentre da

entrambe si differenzia profondamente l'imposta straordinaria sul

patrimonio, sia per la sua natura giuridica (di imposta diretta e

straordinaria, contro il carattere indiretto ed ordinario delle altre)

sia per le esigenze finanziarie cui assolve (straordinarie ed

eccezionali, appunto, in piena antitesi con l'ordinarietà e normalità

delle esigenze, cui assolvono le due classiche imposte indirette).

Ha poi respinto l'interveniente la proposizione del Tribunale di

Milano, secondo cui la diversa disciplina dei privilegi sarebbe

comunque ingiustificata perché è pur sempre identica la causa del

privilegio (favore per le esigenze finanziarie dello Stato) e identiche

le ragioni che postulerebbero un autonomo termine estintivo (certezza

del diritto e sicurezza nella circolazione dei beni) sul riflesso che

"la diversa natura delle singole imposte influisce direttamente sulla

disciplina del credito relativo e del corrispondente privilegio,

determinando situazioni di fatto e di diritto sostanzialmente diverse",

come conferma il fatto che, "se così non fosse, non si

giustificherebbe la diversa disciplina dettata dagli artt. 2771, 2772 e

2788 codice civile per i privilegi relativi ad imposte dirette e

indirette, tutte genericamente preordinate al soddisfacimento delle

esigenze finanziarie dello Stato". Quanto poi al bisogno di sicurezza

nella circolazione dei beni, esso - sempre ad avviso della Avvocatura

dello Stato - verrebbe in rilievo in modo diverso nelle due ipotesi,

perché la tipicità ed unicità dell'occasione generatrice del

privilegio speciale relativo all'imposta straordinaria sul patrimonio

(possesso dell'immobile alla data del 29 marzo 1947) ridurrebbe, per il

terzo acquirente, la difficoltà di rilevamento del privilegio stesso

e, quindi, la lamentata situazione di pericolo.

3. - Con ricorso 3 luglio 1968 l'Esattoria civica di Milano chiese

al giudice delegato del fallimento della s.p.a. Gian Luca Tondani

l'ammissione al passivo, ai sensi dell'art. 101 legge fallimentare, del

credito di lire 54.198.397 per imposta straordinaria progressiva sul

patrimonio dovuta da Gian Luca Tondani, con privilegio speciale sul

prezzo ricavante dalla vendita di un immobile dal Tondani medesimo

conferito nella società fallita, sul quale gravava il privilegio

speciale di cui all'art. 65 t.u. 9 maggio 1950 n. 203.

Mentre il curatore del fallimento si oppose all'ammissione del

credito in via privilegiata eccependo la prescrizione del privilegio

speciale, l'Esattoria chiamò in causa l'Amministrazione delle Finanze

dello Stato la quale si costituì facendo propria la domanda.

Mentre l'adito Tribunale, con sentenza 1 aprile-26 luglio 1971,

dichiarò il privilegio speciale estinto per prescrizione ritenendo che

ad esso fosse applicabile la prescrizione ordinaria decorrente dalla

data (11 agosto 1950) dell'acquisto dell'immobile, che ne era gravato,

da parte della società fallita, la Corte d'appello di Milano, adita

dall'Esattoria e dall'Amministrazione finanziaria, con sentenza 27

novembre 1973-18 gennaio 1974, in riforma della sentenza di primo

grado, ammise l'Esattoria al passivo del fallimento per il credito di

imposta di lire 44.859.522 con privilegio speciale sulla somma ricavata

dalla vendita dell'immobile conferito dal debitore di imposta nella

società fallita, ritenendo che il privilegio speciale immobiliare,

previsto dall'art. 65 t.u. 9 maggio 1950 n. 203, si estingue solo con

l'estinzione del credito di imposta del quale costituisce un

accessorio, e che, in mancanza di specifica disposizione di legge in

senso contrario, non siano per esso configurabili cause di estinzione

autonome e distinte rispetto a quelle incidenti sul credito garantito.

Sul ricorso del curatore del fallimento della s.p.a. Tondani le

Sezioni unite della Corte di Cassazione, con ordinanza 8 ottobre 1976

(notificata il 14 gennaio 1977 e comunicata il successivo 25,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 13 aprile 1977 e

iscritta al n. 66 registro ordinanze 1977), ha d'ufficio sollevato, in

riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 65 d.P.R. n. 203/1950, "nella parte in cui non dispone,

analogamente a quanto previsto dalle norme concernenti il privilegio

speciale che assiste il credito dello Stato per altre imposte, che il

privilegio speciale relativo al credito per l'imposta straordinaria

progressiva sul patrimonio si estingue ove l'azione esecutiva

privilegiata non sia esercitata entro un determinato termine,

indipendentemente dall'estinzione del credito di imposta".

La Corte di Cassazione muove dalla premessa che i privilegi

speciali - i quali condividono per certi aspetti la natura dei tipici

diritti reali di garanzia, ma se ne differenziano per la mancanza di

un'autonoma fattispecie costitutiva rispetto a quella del credito,

donde una loro più accentuata accessorietà - seguono necessariamente

le sorti del credito garantito e non possono, almeno di regola,

estinguersi prima ed indipendentemente da quest'ultimo, né le

disposizioni particolari che, come l'art. 97 della legge di registro e

l'art. 68 della legge sull'imposta di successione (quest'ultimo nel

testo risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità

costituzionale operata con la sentenza n. 141/1974), prevedono una

causa estintiva autonoma, esprimono un contrapposto principio perché

costituiscono norme eccezionali insuscettibili di applicazione

analogica.

Tale premessa rende rilevante la questione di legittimità

costituzionale del citato art. 65, proprio per la mancata previsione di

un autonomo termine estintivo dell'azione esecutiva privilegiata:

questione la cui non manifesta infondatezza discende, secondo la Corte

di Cassazione, dal fatto che la omessa previsione implica per il terzo

acquirente, relativamente all'imposta in esame, un trattamento

deteriore rispetto a quello in cui versano gli acquirenti di beni

vincolati a garanzia di altre imposte, senza che la diversità tragga

razionale giustificazione dalla differente natura dei tributi e, in

particolare, dalla distinzione fra imposte dirette e indirette, che

attiene al modo di manifestarsi della capacità contributiva e non

giustifica, di per sé, gradi diversi di intensità della garanzia

della obbligazione tributaria. Al contrario, l'esigenza di sicurezza

della circolazione dei beni (quale giustificazione di un termine per

l'esercizio dell'azione esecutiva privilegiata: v. sentenza n.

141/1974) si presenta nell'ipotesi di imposta progressiva sul

patrimonio più marcata che non nella ipotesi, ad esempio, di imposta

di registro, posto che, in quest'ultimo caso, il privilegio afferisce

al singolo o ai singoli beni oggetto del trasferimento, mentre,

nell'altro, il privilegio colpisce tutti gli immobili esistenti nel

patrimonio del contribuente ad una determinata data.

4. - In questa sede è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri con atto depositato il 26 aprile 1977, in cui l'Avvocatura

generale dello Stato ha riprodotto argomentazioni e conclusioni

spiegate nell'altro incidente.

Si è costituito il curatore del fallimento della s.p.a. Tondani,

rappresentato e assistito dagli avv. Enrico Biamonti e Giovanni

Panzarini giusta delega in calce alle deduzioni depositate il 3 luglio

1977, in cui - sottolineata in linea preliminare la differenza della

questione di legittimità costituzionale sollevata dall'ordinanza in

esame rispetto alla questione disattesa con la sentenza n. 210/1971

(ora, e non allora, specificamente censurandosi il difetto di autonomo

limite temporale dell'azione esecutiva privilegiata) - rileva che la

censurata diversità di trattamento del terzo acquirente nell'ipotesi

in esame, rispetto a quanto previsto in tema di imposte di registro e

sulle successioni, non solo non è razionalmente giustificata, ma è

tanto più grave in quanto, nel primo caso, l'acquirente versa nella

radicale impossibilità (pratica e giuridica) di informazione circa

l'esistenza del privilegio, stante il segreto di ufficio previsto

dall'art. 68 d.P.R. n. 203/1950 (a torto sottovalutato dalla sentenza

n. 210/1971) e la non pubblicità dei ruoli dell'imposta in questione

(art. 50, secondo comma, d.P.R. citato).

Osserva ancora la curatela che, proprio per la gravità della

deroga che il privilegio immobiliare in genere apporta al sistema della

trascrizione immobiliare, la legge provvede a limitare il medesimo sia

in relazione al tempo cui si riferiscono i tributi sia, soprattutto,

dal punto di vista della localizzazione del bene con il collegare il

privilegio agli immobili "situati nel territorio del comune in cui il

tributo si riscuote" (articolo 2771 codice civile), o con il preservare

parzialmente i diritti dei terzi pur successivi all'insorgenza del

tributo (articolo 2772 codice civile), o ancora coordinando tributo e

immobile (finanza locale: art. 2773 codice civile), o ancora collegando

il privilegio a dati esteriori individuabili (impianti in tema di

concessione di acque pubbliche, opere di bonifica e miglioramento:

artt. 2774 e 2775 codice civile).

Tali norme, evidentemente preordinate a fornire al terzo diligente

la possibilità di sopperire al difetto di pubblicità in senso

tecnico, rendono tanto più palese la gravità della situazione

esistente in tema di privilegio relativo all'imposta straordinaria sul

patrimonio, ove ogni possibilità di informazione è preclusa. Ad

analoga ratio di tutela del terzo acquirente (nel senso della oggettiva

controllabilità di una situazione a lui opponibile pur al di fuori del

meccanismo della trascrizione) si collega, sempre ad avviso della

curatela, il principio della inusucapibilità delle servitù non a

parenti.

Non manca la curatela di rilevare che, nella recente riforma

tributaria, l'art. 56, comma terzo, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), regolando

il privilegio speciale immobiliare di cui all'art. 2771 codice civile,

ha tenuto conto della natura delle nuove imposte dirette tendenti a

colpire il coacervo dei redditi ed ha provveduto ad evitare che il

diritto di garanzia gravasse sugli immobili a tutela dell'intero

credito d'imposta, disponendo che "i privilegi... sono limitati

all'imposta o alla quota proporzionale d'imposta immutabile ai redditi

immobiliari": anche questa disposizione dimostra - secondo la curatela

- l'assoluta irrazionalità ed iniquità del privilegio che assiste

l'imposta straordinaria sul patrimonio, posto che tale imposta, sorta

in relazione all'intero patrimonio del contribuente, può focalizzarsi,

nel momento della realizzazione privilegiata, per l'intero sul singolo

immobile del terzo possessore (ciò che appunto è avvenuto nel caso di

specie).

L'impugnato art. 65 - osserva conclusivamente la curatela - mette

in moto un meccanismo per cui, a distanza di decenni dall'istituzione

del tributo, un terzo, incolpevolmente ignaro del vincolo, può vedersi

sottratto un bene (che potrebbe anche essere il suo unico cespite

immobiliare, frutto dei risparmi di una vita), senza sostanziali

possibilità di rivalsa nei confronti del debitore d'imposta. La

abnormità di tale situazione anche dal punto di vista del principio

della capacità contributiva, lo sconvolgimento del sistema di

pubblicità, la differenza di trattamento rispetto ad altre ipotesi di

privilegi fiscali (registro e successione), la disarmonia inspiegabile

con la disciplina civilistica dei privilegi fiscali, l'eventualità che

nel singolo bene acquistato dal terzo si concentri la garanzia del

soddisfacimento di un credito commisurato all'intero patrimonio del

contribuente, sono tutti elementi che - secondo la curatela - segnalano

"l'iniquità e l'irragionevolezza della diversa disciplina del tributo

de quo rispetto al sistema e così la lesione gravissima dell'art. 3

della Costituzione".

Nella memoria illustrativa depositata il 26 novembre 1981, la

difesa della curatela insiste con particolare intensità sulla

incompatibilità tra privilegi speciali immobiliari e il sistema della

pubblicità immobiliare, su ciò che il privilegio che assiste

l'imposta straordinaria sul patrimonio grava su tutti i beni

appartenenti al soggetto, che il terzo acquirente non può rilevare in

alcun modo il pagamento del tributo né ha notizia dei ruoli

esattoriali, che per quel che concerne la imposta de qua non sono

soggetti a pubblicazioni, né dai competenti funzionari per essere

questi tenuti al segreto d'ufficio. Ciò ribadito, la difesa torna ad

intrattenersi sul tema della questione di costituzionalità, e cioè

sulla mancata previsione di una prescrizione breve estintiva del

privilegio ed estintiva del credito tributario; su di che confuta le

deduzioni dell'interveniente Presidente del Consiglio dei ministri

negando che le caratteristiche dei tributi di registro e sulle

successioni giustifichino la diversità di trattamento riservata ai tre

tributi.

5. - Alla pubblica udienza del 9 dicembre 1981, nella quale il

giudice Andrioli ha riferito sui due incidenti, l'avvocato Biamonti,

per la curatela del fallimento della soc. Tondani, ha in particolar

misura insistito sul principio della capacità contributiva e

argomentato dalla sent. 141/1974 della Corte; l'avvocato dello Stato

Angelini Rota, pur ammettendo il contrasto tra l'esigenza di certezza

del diritto e la carenza di pubblicità del privilegio in esame, ha

invocato il principio: accessorium sequitur principale e sottolineato

la differenza tra il privilegio a tutela dell'imposta straordinaria sul

patrimonio e altro privilegio, per il quale il legislatore ha fissato

termine di esercizio dell'azione contro il terzo (termine, nel cui

difetto la Corte ebbe a ravvisare lesione dell'art. 3 in riferimento ad

altro tributo nella ripetuta sent. 141/1974). Considerato in diritto :

6. - Sebbene diverse siano le fattispecie concrete su cui sono

sorti i due incidenti (procedura espropriativa individuale nella specie

su cui si è pronunciato il Tribunale di Milano; domanda di ammissione

al passivo fallimentare nella specie su cui han rescritto le Sezioni

unite della Cassazione), l'identità della disposizione impugnata e del

parametro di costituzionalità induce la Corte a disporre la riunione

degli incidenti stessi, di cui è da negare la fondatezza per le

ragioni che si passa ad esporre non senza sottolineare la genericità

del quesito prospettato dai giudici a quibus, i quali sollecitano da

questa Corte - in buona sostanza - la formulazione di norma che estende

la prescrizione ordinaria decennale all'azione esecutiva individuale

del Fisco contro il terzo acquirente - immediato e mediato - dal

titolare del patrimonio al 29 marzo 1947, di cui faceva parte

l'immobile trasferito.

7. - Nel sistema del codice di procedura civile del 1942 il terzo

acquirente di immobile acquista la veste di terzo proprietario e,

quindi, di parte necessaria nel processo di espropriazione singolare

sol quando il bene sia gravato da ipoteca iscritta in tempo anteriore

alla trascrizione dell'atto d'acquisto (sebbene l'art. 2812 codice

civile non manchi di escludere dal novero acquirenti di taluni diritti

reali che pur abbiano trascritto il proprio titolo in tempo posteriore

alla iscrizione ipotecaria): limitazione che ha, nel campo dei mobili,

il suo omologo nell'attribuzione della qualità di terzo proprietario

e, quindi, di necessario litisconsorte passivo all'acquirente di mobile

sol se gravato da pegno. Né la presente è sede opportuna per

ricordare le dispute, non ancora sopite in dottrina e in

giurisprudenza, sulla sorte degli stessi diritti di garanzia che pur

attribuiscono al terzo acquirente la qualità di terzo proprietario

allorquando nei confronti del debitore diretto o del terzo acquirente

sia stata, in tempo successivo al sorgere del privilegio, aperta

procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Pertanto nel sistema dei codici civili sostanziale e processuale

del 1942 l'azione espropriativa - singolare e, a fortiori, collettiva -

contro il terzo acquirente del bene gravato da privilegio speciale non

è neppur prevista e, pertanto, sufficiente soggetto passivo della

medesima è il debitore, non già il terzo acquirente, il quale,

ammenoché non sia coinvolto di fatto in alcuna delle situazioni

spaziali descritte nell'art. 513 codice procedura civile proprie,

peraltro, dei soli mobili, si vede spogliare del diritto reale senza

essere messo al giorno degli atti del procedimento espropriativo che ne

lo privano.

D'altro canto le ragioni di tale "politica" legislativa non sono da

ravvisare in ciò che la quasi totalità dei privilegi non formi

oggetto di idoneo sistema di pubblicità perché rimane pur sempre

dubbio se siffatta assistenza valga ad attribuire al terzo acquirente

la qualità di terzo proprietario che l'art. 602 codice procedura

civile assegna - lo si ripete - al terzo acquirente d'immobile gravato

da ipoteca (e - ipotesi estranee alla presente disamina - al terzo

acquirente di mobile gravato da pegno e all'acquirente di bene la cui

alienazione da parte del debitore sia stata revocata per frode).

L'ultimo rilievo consente di far giustizia dei sospetti di

attentato alla sana circolazione dei beni e alla buona fede del terzo

acquirente, su cui i giudici che hanno sollevato gli incidenti e la

difesa dell'unica parte privata costituitasi in questa sede hanno in

particolar guisa insistito: posto che la data di nascita del privilegio

per l'imposta straordinaria sul patrimonio risulta da norma avente

forza di legge pubblicata a due riprese nella Gazzetta Ufficiale, la

ricerca dei dati del collegamento tra il terzo e il titolare del

patrimonio debitore del tributo non incontra difficoltà più ardue di

quelle che i registri delle conservatorie e il catasto e le mappe

censuarie frappongono alla diligenza di chi - nel territorio di

diciotto delle venti regioni nelle quali si articola la Repubblica -

intende acquistare senza pericolo di evizione immobili o concedere

senza incorrere in sgradevoli sorprese credito al titolare di diritti

reali immobiliari: difficoltà, che per un verso nulla han da vedere

con il segreto d'ufficio cui sono tenuti coloro che - come ogni altro

funzionario o consulente - partecipano alle operazioni applicative

dell'imposta, e, per altro verso, deve vittoriosamente superare il

Fisco per identificare in primo luogo l'appartenenza dell'immobile de

quo al patrimonio della persona al 29 marzo 1947 e in secondo luogo il

proprietario in atto dell'immobile medesimo (difficoltà che al certo

non sorgevano neppur ipoteticamente nella specie, in ultima istanza

sottoposta all'esame delle Sezioni unite, dappoiché avente causa

immediato del debitore Gianluca Tondani era la società identificata

con le sue stesse generalità, alla quale il Tondani medesimo aveva

apportato l'obnoxio immobile).

La disamina del diritto positivo, pur condotta nei termini

delibatori che la presente sede rende necessari, permette di affermare

che nella normativa dei tributi, la cui prescrizione estintiva

aspirerebbero Tribunale di Milano e Sezioni unite della Cassazione

estesa al tributo in esame, il terzo è tutelato con l'attribuzione

della qualità di contraddittore passivo necessario nella

espropriazione forzata, di cui il sistema dei codici civili sostanziale

e processuale non munisce i terzi titolari di beni mobili e immobili

aventi causa da debitore per crediti diversi dai tributi, direttamente

l'uno e assunti a parametri i due altri.

8. - I precedenti rilievi indurrebbero da soli a dire infondata

l'accusa di irrazionalità per ingiustificata divergenza di trattamento

- nella quale si esaurisce, a ben guardare, la motivazione delle due

ordinanze - ove queste siano spogliate delle preoccupazioni di

attentati alla sana circolazione dei beni e alla buona fede dei terzi,

di cui si è dimostrata la estraneità a una disamina condotta, come si

deve, sulla base di dati ricavati dal diritto positivo - se giudici a

quibus e parte privata costituita non insistessero sulla discrepanza

che la disciplina positiva sull'imposta di registro e la sent. 141/1974

in riferimento alla imposta sulle successioni han determinato tra la

imposta de qua agitur e gli or menzionati tributi.

Senonché in una materia basata, come i privilegi, sulla "causa"

del credito garantito (art. 2745 codice civile) e, quindi, sulla

funzione sociale del medesimo, la "causa" della imposta straordinaria

sul patrimonio non può non giustificare la mancata considerazione

della incidenza della prescrizione sull'azione espropriativa contro il

terzo, di cui si sono fatti carico il legislatore per la imposta di

registro e questa Corte per la imposta sulle successioni: "causa", o

funzione che dir si voglia, ravvisata nella esigenza di chiamare tutti

a raccolta per sanare le ferite della guerra perduta e non per far

fronte alle normali esigenze finanziarie dello Stato; esigenza che, per

tutelare il diritto di difesa del terzo, ben giustificava

l'attribuzione al terzo della qualità di necessario contraddittore

passivo non già l'assoggettamento di detta azione a prescrizione

diversa da quella estintiva del credito tributario, ove si consideri il

carico di lavoro che - stante la generalità dei soggetti passivi del

tributo e la universalità dei beni colpiti - sarebbe gravato sugli

uffici.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 468 registro ordinanze 1975 e 66

registro ordinanze 1977,

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 65 d.P.R. 9 maggio 1950 n. 203, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, nella parte in cui, a differenza che per gli artt.

97 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 e 68 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270,

non dispone che l'azione a garanzia del privilegio spettante allo Stato

per la riscossione dell'imposta si estingue nel termine (decennale

ordinario) posto dalla legge per domandare il pagamento dell'imposta,

sollevata con ordinanza 9 gennaio 1975 dal Tribunale di Milano;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 65 d.P.R. 9 maggio 1950 n. 203, sollevata in riferimento

all'art. 3 della Costituzione e nei limiti di cui alla motivazione

della ordinanza, emessa dalla Corte di Cassazione - Sezioni unite

civili - l'8 ottobre 1976.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari