Corte costituzionale

Sentenza n. 210/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1971 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 65 del d.P.R.

9 maggio 1950, n. 203 (testo unico delle disposizioni riguardanti le

imposte straordinarie sul patrimonio), promosso con ordinanza emessa il

23 dicembre 1969 dal tribunale di Varese nel procedimento civile

vertente tra Abbiati Renato ed altri e Olivari Biagio e Caterina,

iscritta al n. 53 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970.

Visti gli atti di costituzione di Olivari Biagio e Caterina e

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1971 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

L'esattore delle imposte di Binago - agendo per delega di quello di

Milano ed avvalendosi del disposto dell'art. 65 del d.P.R. 9 maggio

1950, n. 203 - intimava ai coeredi Abbiati il pagamento della somma di

lire 64.106.363, importo della imposta straordinaria sul patrimonio

dovuta da Tondani Gian Luca, al quale apparteneva alla data del 29

marzo 1947 - insieme con altri immobili - l'opificio in Binago venduto

dal Tondani ai signori Biagio e Caterina Olivari, i quali a loro volta

lo avevano rivenduto ad Abbiati Anacleto.

Gli Abbiati proponevano, quindi, avanti al tribunale di Varese,

l'azione di garanzia per evizione, prevista dagli articoli 1483 e 1479

del codice civile nei confronti degli Olivari, chiedendo che questi

fossero condannati a "rilevarli dalla pretesa dell'erario".

Il tribunale, con ordinanza 23 dicembre 1969, accogliendo la

eccezione dei convenuti e disattendendo quella di mancanza di

rilevanza, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del

suddetto art. 65, in riferimento agli artt. 23, 3, secondo comma, 4,

35, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.

Nel presente giudizio si sono costituiti Biagio e Caterina Olivari,

ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

L'Avvocatura generale dello Stato ritiene che nessun precetto

costituzionale sia violato dalla norma impugnata. Non l'art. 23 della

Costituzione perché quanto lamentato dalla ordinanza di rimessione

(che cioè l'art. 65 legittimerebbe l'Amministrazione ad esigere il

pagamento di un tributo agendo a scelta, senza limiti di tempo, contro

uno qualsiasi dei proprietari succedutisi nella titolarità

dell'immobile) non costituisce altro che l'individuazione degli effetti

propri dell'istituto del privilegio speciale immobiliare.

Né sarebbe violato l'art. 3 Cost., in quanto il fondamentale

diritto di libertà del cittadino deve realizzarsi nell'ambito

dell'ordinamento giuridico dello Stato, che, nella fattispecie, ha

predisposto legittime garanzie a tutela dell'imposizione tributaria; ed

in quanto il privilegio speciale colpisce indistintamente tutti i beni

immobili appartenenti il 29 marzo 1947 a quello come a tutti gli altri

debitori di imposta straordinaria sul patrimonio, sicché tutti i

successivi proprietari degli immobili stessi sono soggetti ad identico

trattamento.

Nella previsione legislativa del ripetuto privilegio non sono poi

ravvisabili né una compressione del diritto al lavoro, né una

diminuzione della tutela di esso, giacché la norma impugnata non è

rivolta ad impedire l'esercizio di eventuale attività lavorativa

esplicata dal terzo proprietario. Né sussiste, infine, contrasto col

diritto di proprietà, che può subire, nell'interesse pubblico,

limitazioni e vincoli allo scopo di assicurarne la funzione sociale.

Sicché è da escludere qualsiasi violazione degli artt. 4, 35 e 42

della Costituzione. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza del tribunale di Varese denunzia l'illegittimità

costituzionale dell'art. 65 del d.P.R. 9 maggio 1950, n. 203, perché -

disponendo che il credito dello Stato per l'intero ammontare della

imposta straordinaria sul patrimonio ha privilegio speciale su tutti

gli immobili facenti parte del patrimonio del contribuente alla data

del 29 marzo 1947; e concedendo inoltre alla Intendenza di finanza la

facoltà di rinunziare, dietro idonea garanzia, in tutto o in parte a

tale privilegio - questa norma omette di indicare i criteri idonei a

limitare la discrezionalità della pubblica Amministrazione, sicché si

verifica che questa possa procedere esecutivamente, senza limiti di

tempo, non soltanto contro l'effettivo obbligato alla prestazione, ma

anche contro uno qualsiasi, a sua scelta, fra i successivi proprietari

dei vari immobili sui quali, per quel tributo, grava il privilegio

speciale. La norma violerebbe pertanto l'art. 23 della Costituzione;

contrasterebbe inoltre col principio della certezza del diritto, in

quanto il privilegio non deve essere trascritto sui registri

immobiliari e non è in alcun modo rilevabile dagli acquirenti degli

immobili; creerebbe ingiustificata disuguaglianza (art. 3 Cost.)

perché l'esecuzione fiscale contro un qualsiasi terzo, sol perché

proprietario di un immobile, specie se questo è destinato alla

produzione, costituirebbe un limite alla libertà ed alla possibilità

dei cittadini di partecipare all'organizzazione economica del Paese;

comprometterebbe il diritto al lavoro sancito dagli artt. 4 e 35 della

Costituzione, disattendendo il dovere dello Stato di tutelare tale

diritto; e verrebbe a ledere la funzione sociale della proprietà

garantita dall'art. 42, secondo comma, della Costituzione, menomando a

causa dell'illimitato potere concesso alla pubblica Amministrazione, il

libero godimento dei beni.

2. - La questione non è fondata.

Nella specie, non appare violato l'art. 23 della Costituzione

secondo il quale nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta

se non in base alla legge, la quale, come ha affermato questa Corte,

deve tuttavia indicare i criteri idonei a delimitare la

discrezionalità della pubblica Amministrazione per ciò che attiene al

quantum ed ai soggetti passivi del tributo.

È bene precisare che le censure mosse sia dalla ordinanza di

rimessione, sia dalle parti private, si riferiscono non già

all'imposizione tributaria, ma alla garanzia - privilegio speciale

immobiliare - per essa prevista dal legislatore. Questo, nel concedere

detto diritto di garanzia avrebbe lasciato alla pubblica

Amministrazione un'ampia discrezionalità nel correlativo esercizio.

Sta di fatto però che l'art. 65 impugnato, lungi dal conferire

particolari poteri discrezionali alla Finanza, non ha fatto altro che

concedere il privilegio speciale immobiliare, rinviando implicitamente,

per la relativa disciplina, alle norme del codice civile.

Ed invero, in detto codice, tale privilegio è accordato dalla

legge in considerazione della causa del credito (che, per le

obbligazioni tributarie, dipende dal favore per le esigenze finanziarie

dello Stato) ed assolve una funzione di garanzia, che si concreta in un

rapporto diretto fra il creditore e l'immobile, prescindendo dalla

persona del debitore.

La garanzia segue, per sua natura, le sorti del credito al quale è

legata e perdura fino a quando l'obbligazione non sia estinta o per

adempimento o per prescrizione. I termini di questa sono stabiliti,

talvolta, per le singole imposte, dalle leggi speciali, ma, in mancanza

di espressa disposizione - come nel caso della imposta straordinaria

sul patrimonio - devono ritenersi applicabili le norme sulla

prescrizione ordinaria come per qualsiasi altro diritto di credito del

privato. Con ciò, risulta dimostrata l'inesattezza della affermazione

che la pretesa del Fisco potrebbe essere fatta valere illimitatamente

nel tempo.

È contemplato altresì dal codice civile - in virtù del principio

della solidarietà passiva nella obbligazione - il diritto che il

creditore ha di scegliere, fra i vari immobili gravati dal privilegio

speciale, quello sul quale ritiene opportuno, o più vantaggioso,

procedere esecutivamente per realizzare il suo credito. Nella specie,

poi, il campo di scelta risulta circoscritto agli immobili di

proprietà del contribuente alla data del 29 marzo 1947, ed il terzo,

al quale l'immobile è pervenuto, risponde nei limiti del valore del

bene stesso.

Rientra nell'ambito di tali scelte anche il potere concesso

all'Intendente di finanza di rinunziare in tutto od in parte al

privilegio speciale su un determinato immobile, contro prestazione di

adeguata garanzia riconosciuta idonea dall'Amministrazione ove il resto

del patrimonio non costituisca sufficiente garanzia per la riscossione

del credito erariale.

Pertanto, anche sotto questo profilo, la censura di

incostituzionalità risulta infondata.

3. - Rileva infine l'ordinanza che la norma impugnata contrasta con

il principio della certezza del diritto, in quanto il privilegio in

argomento non deve essere trascritto nei registri immobiliari e non è

in alcun modo rilevabile dai privati anche perché i funzionari

dell'Amministrazione delle imposte non possono dare notizie al terzo

acquirente per il preciso divieto posto dall'art. 68 del d.P.R. n. 203

del 1950.

Orbene, sta di fatto che per il codice civile il privilegio, di

regola, non va trascritto, ma soltanto può essere dalla legge

subordinato a particolari forme di pubblicità. E ciò perché non

possono essere ignorate le disposizioni del codice civile, che

concedono sugli immobili il privilegio speciale ai crediti dello Stato

per il tributo fondiario e per altri tributi diretti ed indiretti. Né

può dirsi che dalla norma dell'art. 68 sopra indicato derivi

l'occultamento del privilegio speciale, perché, anche a non volere

tener conto di altre possibilità di assumere legittimamente

informazioni, anche il segreto di ufficio disposto per i funzionari

dell'Amministrazione delle imposte, per i componenti dei collegi

giudicanti, e per altri, non ha ragion di essere quando la notizia è

richiesta da coloro che dimostrino di avere interesse a conoscerla.

Le altre questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, secondo

comma, 4, 35, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione,

rimangono assorbite.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 65 del d.P.R. 9 maggio 1950, n. 203 (approvazione del testo

unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul

patrimonio), sollevata dall'ordinanza del tribunale di Varese del 23

dicembre 1969 in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 4, 23, 35,

primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1971.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:210 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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