[1](Art. 27 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]Il denaro ed i titoli di credito al portatore, entrati nel patrimonio del contribuente dopo il 1 gennaio 1944, in dipendenza di alienazione di beni, di successione ereditaria e di donazione, si presumono ancora posseduti alla data del 28 marzo 1947, salvo al contribuente di dimostrarne il consumo o l'impiego in cespiti dichiarati o comunque accertati ai fini della imposta straordinaria, o esenti dall'imposta stessa.

Testo vigente dal 10 maggio 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art27 · fonte del testo

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