Art. 87 — T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 62

Alla Camera dei deputati e' riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attivita' o posteriormente. I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto. Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera dei deputati entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia ricevuta. Nessuna elezione puo' essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

Testo vigente dal 3 giugno 1957

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 259/2009

    Questione inammissibile
    19 ottobre 2009

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 87 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 51, primo comma, 103, primo comma, 113 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui non prevedono l'impugnabilità davanti al giudice amministrativo delle decisioni emesse dall'Ufficio elettorale centrale nazionale aventi per effetto l'arresto della procedura, per la definitiva esclusione del candidato o della lista dal procedimento elettorale. Il quadro normativo e giurisprudenziale evidenzia che, contrariamente all'assunto del rimettente, non vi è nell'ordinamento un vuoto di tutela delle situazioni giuridiche soggettive nel procedimento elettorale preparatorio delle elezioni alle Camere del Parlamento, avendo la Corte di Cassazione indicato nello stesso organo parlamentare il giudice competente. Inoltre, posto che non si può condividere l'assunto secondo cui le situazioni soggettive che vengono in rilievo nel detto procedimento elettorale sarebbero interessi legittimi, dal momento che si controverte del diritto di elettorato passivo, le controversie aventi ad oggetto il diritto di un candidato a partecipare ad una competizione elettorale potrebbero essere attribuite al giudice amministrativo solo a titolo di giurisdizione esclusiva e l'introduzione di un nuovo caso di tale tipo di giurisdizione può avvenire esclusivamente per legge, come prescrive l'art. 103, primo comma, Cost.

    Art. 23 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 87 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 512/2000

    Questione inammissibile
    20 novembre 2000

    Manifesta inammissibilità - in quanto da parte del giudice rimettente viene sollecitata, nella sostanza, una radicale riforma legislativa, eccedente i compiti della Corte - della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, quarto comma, e 87 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in combinato disposto tra loro, censurati, in riferimento agli articoli 25 (recte: 24), 113 e 66 della Costituzione, in quanto non prevederebbero la possibilità di azione giudiziaria nei confronti della decisione emessa dall'Ufficio centrale nazionale sull'opposizione proposta contro il provvedimento del Ministero dell'interno di ricusazione di un contrassegno elettorale presentato per le elezioni politiche. A.M.M.

    Art. 16 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 87 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 24 cost. · Art. 66 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art87 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari