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1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:

  • 1)proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformita' ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
  • 2)determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui e' stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unita' e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreche' tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal canditato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a piu' liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e di- vide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista e' dato dalla parte intera dei quozienti cosi' ottenuti;
  • 3)determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;
  • 4)determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre individuali prevale il piu' anziano di eta'. In caso di collegamento dei candidati con piu' liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui e' stato dichiarato il collegamento;
  • 5)comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonche', ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscnzione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.

Testo in vigore dal 21 agosto 1993 al 31 dicembre 2005

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 1993

Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1957 al 21 agosto 1993. 366 parole tolte, 366 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 54, comma 1°, n. 2, e seguenti, e 58, ultimo comma, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 35).

tolto: Compiuteaggiunto: 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo tolto: precedente, l'Ufficio centrale circoscrizionale, aggiunto: 76, facendosi assistere, ove lo tolto: creda aggiunto: ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:

1) aggiunto: proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformita' ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

aggiunto: 2) determina la cifra elettorale aggiunto: circoscrizionale di ogni lista. tolto: La cifra elettorale di lista aggiunto: Tale cifra e' data dalla somma dei voti tolto: di lista, compresi quelli di cui al n. 2) dell'articolo precedente, ottenuti da ciascuna lista aggiunto: conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni tolto: della circoscrizione;

tolto: 2) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione piu' due, ottenendo cosi' il quoziente elettorale circoscrizionale: nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono non assegnati verranno attribuiti al Collegio unico nazionale. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire alle varie liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unita' il divisore;

tolto: 3) stabilisce la somma dei voti residuali di ogni lista e del numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuali anche quelli di liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;

tolto: 4) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti ed i voti residui aggiunto: elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui e' stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unita' e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreche' tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal canditato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a piu' liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e di- vide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista e' dato dalla parte intera dei quozienti cosi' ottenuti;

tolto: 5) determinaaggiunto: 3) determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidatotolto: . La cifra individuale di ogni candidato e' data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del n. 2) dell'articolo precedente aggiunto: presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: 6aggiunto: 4) determina la graduatoria dei candidati tolto: di ciascuna lista, a seconda aggiunto: nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre individualitolto: , prevale l'ordine di presentazione nella lista. L'estratto del verbale di cui al n. 4 viene trasmesso aggiunto: prevale il piu' anziano di eta'. In caso di collegamento dei candidati con piu' liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui e' stato dichiarato il collegamento;

aggiunto: 5) comunica all'Ufficio centrale nazionale tolto: in plico sigillato, mediante corriere specialeaggiunto: , a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonche', ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscnzione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art77 · fonte del testo

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